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Decreto — n. 17873/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17873/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17873/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PROV. ROMA n.8240/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24991/2021 Numero sezionale 1911/2025 Numero di raccolta generale 17873/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17873/2025 — snciv · Corte di Cassazione: PROV. ROMA n.8240/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24991/2021 Numero sezionale 1911/2025 Numero di raccolta generale 17873/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali privo d'oggetto rimborso delle spese anticipo delle spese ricorso straordinario per nullità spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.8240/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24991/2021 R.G. proposto da: IENNI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. BONGHI 32/D, presso lo studio dell’avvocato D'IPPOLITO MICHELE (DPPMHL52L26L113Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

PROV. ROMA n.8240/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24991/2021 Numero sezionale 1911/2025 Numero di raccolta generale 17873/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato rituale controricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/06/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 24991/2021 Numero sezionale 1911/2025 Numero di raccolta generale 17873/2025 Data pubblicazione 02/07/2025