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Ordinanza — n. 17854/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17854/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily settled the litigation under Law 197/2022. The taxpayer submitted a request to terminate the proceedings and paid the required amount to define the dispute. Consequently, the Court ruled that the process must be declared extinct in accordance with the specific provisions of the settlement law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, della legge 197 del 2022; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: The process is declared extinct when the taxpayer voluntarily settles the litigation by paying the required amount and submitting the appropriate communication, thereby extinguishing the administrative power to enforce.

Parole chiave

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tax dispute settlement voluntary termination proceedings Law 197/2022 provisions extinction of process administrative enforcement power sottrazione dell'iva assistenza amministrativa fiscale internazionale sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge 197 del 2022
in liquidazione, in data 12 maggio 2025, ha depositat o istanza di cessazione della materia del contendere, specificando che in data 22 giugno 2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 188,lett.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15062/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro ARCHIVI ITALIANI S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Preti, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5504/2021 , depositata i l 2 dicembre 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di recupero n. TK7CR0200186/2018 l’Ufficio recuperava l’importo di euro 199.598,00 quale credito indebitamente utilizzato in compensazione dalla società Archivi Italiani S.r.l. in sede di presentazione del modello F24 relativo all’anno 2013. In particolare, il recupero traeva originare da un’attività di verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle entrate all’esito della quale veniva contestata l’operazione di fusione inversa avvenuta in data 12 dicembre 2012 mediante cui Archivi Italiani S.r.l. aveva incorporato la propria società controllante BH ITALIA S.p.a. (già IMI HOLDING ITALIA S.p.a.).

Invero, secondo la prospettazione dell’Ufficio,tale operazione era stata posta in essere con l’obiettivo finale del trasferimento ad Archivi Italiani S.r.l. del credito annuale IVA di BH ITALIA S.p.a., pari a euro 199.598,00 e relativo all’anno 2012. Il contribuente impugnava l’atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La Commissione adita, con sentenza n. 9610/2020,respingeva il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia la società proponeva atto di appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio,con sentenza n. 5504/07/21, depositata il 2dicembre 2021, accoglieva l’appello della contribuente. 3.

–L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973, 27,comma 16, del d.l. n. 185/2008, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’Amministrazione fosse decaduta dall’esercizio del potere accertativo ed esecutivo. 2.

–Va premesso che la Archivi Italiani S.r.l. in liquidazione, in data 12 maggio 2025, ha depositat o istanza di cessazione della materia del contendere, specificando che in data 22 giugno 2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 188,lett. b della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha versato quanto previsto per la definizione della lite. A tal fine, ha depositato comunicazione di ricezione della domanda di definizione lite ai sensi della l. n. 197 del 2022 in relazione alla controversia R.G. n. 15062/2022 , da cui risulta l'avvenuto versamento dell'importo dovuto per la definizione della lite.

Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 l. n.197 del 2022 , stante la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e ss. e l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estinto. 3. –Le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo dall’art. 1, comma 198, della l. n.197 del 2022. P.Q.M La corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in