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Ordinanza — n. 17844/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17844/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17844/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23021/2016 R.G. proposto da: GRUPPO MESSINA C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AvvocatiBENEDETTO SANTACROCE e SALVATORE MILETO giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro SAN MARCO S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BORIONI giusta procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della COMM ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIAn. 1137 /201 6 depositata il 29 / 2 /201 6 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere ANTONELLA DELL'ORFANO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17844/2025 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSA Gruppo Messina c. spa propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello di San Marco spa (concessionaria per il Comune di Segrate), ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu 2006, eccezion fatta per la superficie di 5742 m² in quanto ricompresa in territorio del Comune di Pioltello; il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (appunto ricadente a confine tra i suddetti Comuni) ed adibite a terminal e movimentazione container.

Parole chiave

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stoccaggio sotterraneo delle scorie tassa sui rifiuti gestione dei rifiuti zona di discarica territorio doganale area di parcheggio
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23021/2016 R.G. proposto da: GRUPPO MESSINA C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AvvocatiBENEDETTO SANTACROCE e SALVATORE MILETO giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro SAN MARCO S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BORIONI giusta procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della COMM ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIAn. 1137 /201 6 depositata il 29 / 2 /201 6 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Gruppo Messina c. spa propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello di San Marco spa (concessionaria per il Comune di Segrate), ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu 2006, eccezion fatta per la superficie di 5742 m² in quanto ricompresa in territorio del Comune di Pioltello; il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (appunto ricadente a confine tra i suddetti Comuni) ed adibite a terminal e movimentazione container.

San Marco s.p.a.ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/7/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la Concessionaria. 1.2. A tale istanza di parte ricorrenteha prestato adesione San Marco s.p.a. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort