Cassation appeal dismissed due to settlement; court declares case extinguished with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement reached between the parties. The appellant, Gruppo Messina, had initially filed five grounds of appeal against a tax commission decision regarding waste production tariffs but subsequently withdrew the appeal after conciliation. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs and exempted the parties from further uniform contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a cassation appeal is withdrawn due to settlement, the judgment is extinguished and the losing party is not liable for the uniform contribution unless the withdrawal is due to a specific statutory condition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13960/2016 R.G. proposto da: GRUPPO MESSINA C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AvvocatiBENEDETTO SANTACROCE e SALVATORE MILETO giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro SAN MARCO S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BORIONI giusta procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della COMM ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIAn. 5127/2015 depositata il 26/11/2015 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con rigetto dei rimanenti e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con rigetto dei rimanenti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere ANTONELLA DELL'ORFANO.
FATTI DI CAUSA Gruppo Messina c. spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della prima decisione che aveva parzialmente accolto il suo ricorso, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento Tarsu-Tia ad essa notificati il 27.12.2010 dalla San Marco s.p.a. (concessionaria per il Comune di Segrate) – per gli anni 2004 e 2005 – limitatamente (rispetto ai 46.533 mq. originariamente richiesti) alla superficie di 308 mq. di produzione di rifiuti urbani e di 17.137 mq. di produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio, con riduzione tariffaria del 30 %, il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (ricadente tra i Comuni di Segrate e Pioltello) ed adibite a terminal e movimentazione container.
San Marco s.p.a.ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/77/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la Concessionaria. 1.2. A tale istanza di parte ricorrenteha prestato adesione San Marco s.p.a. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell