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Ordinanza Interlocutoria — n. 17808/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to pending Supreme Court ruling on tax amnesty procedure perfection timing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17808/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the heirs' appeal against a tax assessment for the 2004 fiscal year, noting the Public Prosecutor's favorable conclusion. While the private party declared adherence to the accelerated tax amnesty procedure, the Court prioritized the pending decision from the Supreme Court's Grand Chamber regarding the timing of such procedure's perfection. Consequently, the case was remitted for further examination after the Grand Chamber's ruling is published.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: When a question of law regarding the perfection of a tax amnesty procedure is pending before the Supreme Court's Grand Chamber, the lower court must defer its judgment until that precedent is published.

Parole chiave

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Italian tax law accelerated amnesty procedure perfection timing tax assessment appeal Supreme Court remand fiscal year 2004 Grand Chamber precedent distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 106 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12651/2014 R.G. proposto da : MALLARDO GERARDO, MALLARDO TIZIANA, MALLARDO MILENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONATELLO 71 C/O DOTT. FALCONI, presso lo studio dell’avvocato BAGNASCO PIERPAOLO (BGNPPL64E26H501Q) rappresentati e difesi dall'avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE (CRMGPP65E30A512M) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 314/2013 depositata il 13/11/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 20125 dal co: Marcello Maria Fracanzani; udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Erica Farinelli e l’Avv. Giuseppe Ciaramella per la parte privata. FATTI DI CAUSA Per l’anno di imposta 2004, la contribuente sig.a Anna Panico era ripresa a tassazione in ragione della partecipazione del 41,66% della soc.

Edil C.M. srl, a ristretta compagine sociale ed esercente commercio all’ingrosso e dettaglio di materiale per l’edilizia, a sua volta oggetto di avviso di accertamento per maggiori ricavi non esposti. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, i cui eredi ricorrono per cassazione, affidandosi a otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale, dott. Fulvio Troncone ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha dichiarato di aver definito la controversia, aderendo alla relativa procedura agevolata (rottamazione quater) i cui pagamenti sono ancora in corso. RAGIONI DELA DECISIONE Deve essere esaminata con priorità la procedura di definizione agevolata. Considerato che è stata rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità la questione circa il momento del perfezionamento della procedura agevolata e delle relative specifiche conseguenze, risulta necessario rinviare la trattazione del presenta affare a momento successivo alla pubblicazione della predetta decisione delle Sezioni Unite.

La Corte rinvia la trattazione dell’aff