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Decreto — n. 17788/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 17788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a request for hearing, combined with the transmission of the case list, confirmed the regular conclusion of the dispute under the new legislation. Consequently, the process terminated without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court held that failure to request a hearing within the prescribed period results in the automatic extinction of the proceedings, barring further substantive examination.

Parole chiave

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extinction of proceedings request for hearing L. 130/2022 civil procedure automatic termination statutory deadline lack of request tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18332/2020 R.G. proposto da : SALIOLA FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ANDRIA CATALDO; Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5813/ 15/ 2019 depositata il 22/10/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/06/2025 La