Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party responded to the tax agency's list of concluded cases. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no valid request for treatment under the relevant law. Consequently, the proceedings terminated by default, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When a case is listed as concluded without a party requesting a hearing, the process is extinguished by default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22974/2022 R.G. proposto da : C P SRL, rappresentat a e difesadall'avvocato LETO FRANCESCO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.7296/10/2022 depositata il 01/09/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/06/2025 Il Pres