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Decreto — n. 17780/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17780/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17780/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 15365/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro ABRUZZO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Basilavecchia; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 967/2/2017 depositata il 13 novembre 2017. Visto l’atto depositato il 18 marzo 2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; vista la memoria di parte controricorrente depositata il 23 marzo 2021; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17780/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 15365/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro ABRUZZO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Basilavecchia; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 967/2/2017 depositata il 13 novembre 2017. Visto l’atto depositato il 18 marzo 2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; vista la memoria di parte controricorrente depositata il 23 marzo 2021; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta rinuncia all'espropriazione liquidazione aziendale a fini fiscali sospensione della riscossione fiscale rinuncia a pretese di salario procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 marzo 2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; vista la memoria di parte controricorrente depositata il 23 marzo 2021; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 15365/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro ABRUZZO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Basilavecchia; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 967/2/2017 depositata il 13 novembre 2017. Visto l’atto depositato il 18 marzo 2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; vista la memoria di parte controricorrente depositata il 23 marzo 2021; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.946,74 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore di parte controricorrente. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4