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Decreto — n. 17776/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17776/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 6547/2016 proposto da: FAVALORO DANIELA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo La Ferla e Tiziana Pane; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8088/28/2015 depositata 14 settembre 2015. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17776/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 6547/2016 proposto da: FAVALORO DANIELA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo La Ferla e Tiziana Pane; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8088/28/2015 depositata 14 settembre 2015. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta validità della tassazione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 6547/2016 proposto da: FAVALORO DANIELA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo La Ferla e Tiziana Pane; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8088/28/2015 depositata 14 settembre 2015. Visto l’atto depositato l’11 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a