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Ordinanza Interlocutoria — n. 17774/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of necessary party participation violating unitary tax assessment principle.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal because the necessary co-litigants were absent from the proceedings, violating the principle of unitary tax assessment. The appellant argued for a review of the tax authority's decision regarding missing operations, but the court found the procedural defect fatal. Consequently, the case was remanded for joint treatment with a related proceeding to ensure all necessary parties participate.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 546/92: In tax matters concerning partnerships, the unitary nature of the assessment requires all partners and the company to be parties; absence of necessary co-litigants renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

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unitary tax assessment necessary co-litigation absolute nullity tax partnership liability procedural defect litisconsorzio necessario remand for integration contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
111 Cost., nonché all’art. 132 del medesimo codice di rito civile, contestando omessa motivazione della sentenza.
Art. 111 of the Constitution
in parametro all’art. 111 Cost., nonché all’art.
Art. 14 of D.Lgs. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 5 of D.P.R. 22/12/1986 n. 917
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 111 Cost
in parametro all’art. 111 Cost., nonché all’art.
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 April 2016 n. 7789
Cass. Section 5, n. 3830/2010
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Cass. Section 5, n. 3789/2018
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Cass. Section 5, n. 14815 of 4 June 2008
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31009/2020 R.G. proposto da : DI DIO SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAUDANTE GIUSEPPE (LDNGPP69E20F839F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 2107/2020 depositata il 04/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Di Dio Salvatore era attinto da avviso di accertamento sull’anno di imposta 1998 in conseguenza di reddito da partecipazione nella soc. Capriccio s.a.s., a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente, donde spiccava appello che trovava accoglimento dal collegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questa Corte, in ragione della motivazione carente.

Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, che ricorre qui per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. in parametro all’art. 111 Cost., nonché all’art. 132 del medesimo codice di rito civile, contestando omessa motivazione della sentenza.

Nello specifico, si lamenta che la sentenza in scrutinio non si confronti con le specifiche censure d’appello che vengono riprodotte del corpo del ricorso per cassazione ai fine dell’esaustività e completezza del motivo di doglianza.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non aver tenuto conto la pronuncia in scrutinio della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste con cui il contribuente Salvatore Di Dio è stato prosciolto dagli addebiti di falsa fatturazione. In via preliminare di rito occorre rilevare la mancata integrità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente dai due soci, in tale veste, ma non dalla società Capriccio s.a.s..

3. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).

4. Essendo il presente giudizio connesso oggettivamente e, parzialmente, soggettivamente a quello allibrato con rgn. 24600/2017, rinviato per integrazione del contraddittorio, risulta opportuno il rinvio del presente giudizio per trattazione congiunta con il rgn. 24600/2017.