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Ordinanza Interlocutoria — n. 17758/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to determine if res judicata applies to merged company regarding prior tax judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a public hearing to address a specific legal question regarding the scope of res judicata after a corporate merger. The appellant argued that the merged entity M3E succeeded to the rights and obligations of the original companies, making the prior final judgment binding on the new structure. The Court found the issue of whether the merged company is bound by a previous judgment against its predecessor to be of particular relevance requiring oral debate before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a company resulting from a merger by incorporation appeals a judgment against its predecessor, the court must determine in public hearing whether the identity of subject and object exists to apply the principle of res judicata.

Parole chiave

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res judicata merger by incorporation tax litigation identity of subject identity of object preclusive effect Cassation remand società europea

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n.
Art. 375 c.p.c.
Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il primo motivo di ricorso principale sia di rilevanza tale da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod.
Art. 14 DPR n.600/73
civ., la «violazione dell’art. 14 DPR n.600/73» per avere la CTR escluso una gestione separata, invece pacifica in atti (e già riconosciuta nella sentenza n.
Art. 88 DPR n. 917/1986
civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 88 DPR n. 917/1986» per avere la CTR erroneamente escluso la tassabilità delle sopravvenienze attive.
Art. 109 TUIR
civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sul rilievo relativo agli interessi passivi, per l’insussistenza di un comportamento antieconomico della società.
Art. 6 D. Lgs. n. 471/1997
civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 471/1997» per avere la CTR implicitamente confermato la decisione di primo grado in punto di riduzione della sanzione irrogata per tardiva fatturazione di alcune operazioni.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113, co. 2 c.p.c.
Art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546/92
civ., la «violazione dell’art. 14 DPR n.600/73» per avere la CTR escluso una gestione separata, invece pacifica in atti (e già riconosciuta nella sentenza n.
Art. 23 e 101 Costituzione

Giurisprudenza citata

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sent. n. 627/2019 della CTR molisana
2909 c.c.» per essere la sentenza impugnata in insanabile contrasto con altra sentenza emessa tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto e divenuta definitiva (ossia la sent. n. 627/2019 della CTR molisana).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5632/2022R.G. proposto da: M3Es.r.l. (già MELFI s.r.l.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Marco Lombardi , il quale ha indicato l’indirizzo pec marcolombardi@avvocatinapoli.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise,n. 132/ 02/ 20 21, depositata in data 1° marzo 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 18 giugno 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Giudicato -Opponibilità -Condizioni - Identità soggettiva ed oggettiva - Società fusa per incorporazione - Questione di particolare rilevanza - Rinvio ad udienza pubblica Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Isernia, emetteva nei confronti della società Melfi s.r.l. l’avviso di accertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, per l’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, un valore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, e l’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avviso erano sollevati tre rilievi:

a) costi relativi a spese sostenute in Romania, ritenuti non deducibili;

b) passività iscritte in bilancio;

c) interessi passivi. L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n. TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla società Ecoservizi s.r.l., nella sua veste di socia della Melfi s.r.l. al 70% , e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno 20 12 , il maggior reddito (pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degliutili extra bilancio della Melfi s.r.l.. La Melfi s.r.l. (che nelle more aveva incorporato la Ecoservizi s.r.l.) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, che accoglieva in parte , senza riunirle, le impugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) e c) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute in Romania, qualificando la succursale ivi operante quale società controllata anziché come stabile organizzazione.

2. La società M3E (incorporante la Melfi s.r.l.) proponeva due distinti gravam i innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molisevolti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievo sub a) ; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appello incidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli. L’appello principale avverso la decisionedella CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della socia Ecoservizi s.r.l. veniva accolto con sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della società Melfi s.r.l. veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021 (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio).

3. Contro tale ultimasentenza propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a du e motivi . Resiste l’Ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/06/2025. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Aldo Ceniccola, ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della particolarità e della rilevanza della questione del giudicato esterno. Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la«violazione dell’art. 2909 c.c.» per essere la sentenza impugnata in insanabile contrasto con altra sentenza emessa tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto e divenuta definitiva (ossia la sent. n. 627/2019 della CTR molisana). In particolare, sussisterebbe l’identità soggettiva poiché la M3E, incorporante Ecoservizi s.r.l. e Melfi s.r.l., aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate. Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stata affrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 14 DPR n.600/73» per avere la CTR escluso una gestione separata, invece pacifica in atti (e già riconosciuta nella sentenza n. 627/2019).

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficiolamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 88 DPR n. 917/1986» per avere la CTR erroneamente escluso la tassabilità delle sopravvenienze attive.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sul rilievo relativo agli interessi passivi, per l’insussistenza di un comportamento antieconomico della società.

5. Con il terzo motivol’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 D. Lgs. n. 546/1992-error in procedendo» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla domanda nella sua integralità, in particolare sul motivo di gravame relativo alla riduzione delle sanzioni applicate per tardiva fatturazione di alcune operazioni.

6. Con il quarto motivol’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 471/1997» per avere la CTR implicitamente confermato la decisione di primo grado in punto di riduzione della sanzione irrogata per tardiva fatturazione di alcune operazioni.

7. Con il quinto (ed ultimo) motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 113, co. 2^ c.p.c. richiamato dall’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e 23 e 101 Costituzione» per avere la CTR implicitamente condiviso la CTP, sempre con riferimento alla riduzione della sanzione irrogata, operata mediante il ricorso al criterio equitativo.

8. Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il primo motivo di ricorso principale sia di rilevanza tale da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.. Nella specie, invero, la questione degli effetti estensivi del giudicato si pone in termini specifici, attesa l’avvenuta incorporazionedell’originaria contribuente nella M3E s.r.l.. P.Q.M La Corte dispone il