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Ordinanza Interlocutoria — n. 17737/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation between company and partners.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17737/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by two partners against a tax assessment, ruling that the company itself must also be a party to the proceedings. The partners argued for the dismissal of the appeal, but the opposing party contended that the company's participation was mandatory under tax law. The court decided that the appeal was inadmissible because the necessary co-litigation between the company and its partners was absent, rendering the proceedings void.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/92; Art. 29 d.lgs. 546/92: In tax matters involving partnerships, the unitary nature of the assessment requires that all necessary co-litigants (the company and all partners) be parties to the proceedings; a judgment rendered without their participation is absolutely void.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax partnership unitary assessment void judgment litisconsorzio necessario difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione dell'azionista vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 29 d.lgs. 546/92
Art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 aprile 2016 n.7789
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).
Cass. V, n. 3830/2010
Cass. V, n. 3830/2010, Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24600/2017 R.G. proposto da : DI DIO SALVATORE, SALINO ELPIDIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAUDANTE GIUSEPPE (LDNGPP69E20F839F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

CAMPANIA n. 3103/2017 depositata il 04/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La soc. Capriccio s.a.s., nonché -per partecipazione- i soci Di Dio Salvatore e Salino Elpidio erano attinti da avviso di accertamento per Iva ed altro sull’anno di imposta 1998 per operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente, donde spiccava appello il solo socio Di Dio Salvatore che trovava parziale accoglimento dal collegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questa Corte, in ragione della violazione del litisconsorzio fra società e soci.

Riassunto il giudizio -tanto dai due soci, quanto dalla società- il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, dichiarando inammissibile l’appello. Ricorrono per cassazione i soci Di Dio Salvatore e Salino Elpidio, affidandosi a tre motivi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO 1.

In via preliminare di rito occorre rilevare la mancata integrità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente dai due soci, in tale veste, ma non dalla società Capriccio s.a.s..

2. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).

3. Occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio entro sessanta giorni dallacomunicazione della presente ordina