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Ordinanza — n. 17735/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing taxpayer's writ for lack of standing interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17735/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that annulled a tax collection notice. The taxpayer had argued the notice was irregularly served, but failed to demonstrate a specific legal interest in challenging the tax assessment. Consequently, the court declared the taxpayer's original writ inadmissible and upheld the lower court's confirmation of the tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: The specific interest to act is a dynamic condition that must be proven at the time of judgment; if not demonstrated by the taxpayer, the writ is inadmissible and the appeal against the annulment is allowed.

Parole chiave

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interest to act tax collection notice inadmissible writ tax agency appeal specific interest DPR 602/1973 Cassation appeal assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 26 del Dpr n. 602 del 1973
546 del 1992, dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art.
Art. 140 cod. proc. civ.
602 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non rituale la notificazione della cartella di pagamento.
Art. 112 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entrate censura inoltre la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod.
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
In proposito questa Corte regolatrice ha avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni unite, che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
art. 140 cod. proc. civ
602 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non rituale la notificazione della cartella di pagamento.
art. 112 cod. proc. civ
L’Agenzia delle Entrate censura inoltre la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 20.4.2023, n. 10595
Cass. sez. V, 3.12.2024, n. 30952
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Telemaco Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Andrea Senese; -resistente - avverso la sentenza n. 178, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 19.12.2016, e pubblicata il 23.1.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguito ai sensi dell’art. 36 bis Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 57 bis del Dpr n. 633 del 1972, l’Agenzia delle Entrate GGETTO : Iva 2007 - Impugnazione di estratto di ruolo -Notifica ex art. 60 lett. e), Dpr 600/73 - Omessa prova dell’interesse ad agire. notificava alla Telemaco Srl la cartella di pagamento n. 299 2011 0008531861, avente ad oggetto Iva ed altro, in relazione all’anno 2007.

2. Avverso l’atto esattivo la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. La ricorrente premetteva di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria solo a seguito del conseguimento di estratto di ruolo, e contestava l’illegittimità della pretesa tributaria in assenza di una regolare notificazione della cartella esattoriale. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto di riscossione.

3. Spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. La contribuente non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato nota, con allegata procura speciale rilasciata all’Avv. Andrea Senese del Foro di Pisa, il quale ha indicato recapito Pec, ed ha depositato documentazione, domandando di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non rituale la notificazione della cartella di pagamento. 1.1.

L’Agenzia delle Entrate censura inoltre la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla critica di inammissibilità del ricorso introdotto da controparte perché proposto avverso un estratto di ruolo, nonché della mancanza di legittimazione dell’esponente, essendo stata la cartella di pagamento notificata dall’Incaricato per la riscossione, che non è stato evocato in giudizio dal contribuente.

2. Occorre esaminare in primo luogo la questione relativa ai limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo, perché potenzialmente idonea a comportare la definizione del giudizio. Risulta pacifico infatti, in questo processo, che la contribuente ha impugnato un estratto di ruolo. In proposito questa Corte regolatrice ha avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni unite, che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”, e mediante la stessa pronuncia si è pure spiegato che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, Cass.

SS.UU., 6.9.2022, n. 26283. Non si è quindi mancato di ribadire che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica)”, Cass.

Sez. L, 20.4.2023, n. 10595; e si è ancora specificato che “in tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere - dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione”, Cass. sez.

V, 3.12.2024, n. 30952. 2.1. Nel caso di specie la contribuente non ha allegato né documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. L’originario ricorso da lei proposto risulta pertanto inammissibile, ed il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnata senza rinvio e dichiarandosi l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente.

3. Tenuto conto delle ragioni della decisione, ed in particolare dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale registratasi in materia, possono essere compensate le spese di lite tra le parti. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata senza rinvio