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Ordinanza Interlocutoria — n. 17674/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to another role pending Supreme Court ruling on Article 21 bis D.Lgs. 74/2000.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17674/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to another role pending a ruling by the Supreme Court on a specific legal issue. The lower court rejected the tax agency's appeal against a taxpayer's partial victory, noting that a prior criminal acquittal did not automatically bind the tax proceedings due to a new statutory provision. Consequently, the court decided to suspend the proceedings until the Supreme Court clarifies the scope and application of Article 21 bis of D.Lgs. 74/2000 regarding criminal acquittals in tax disputes.

Regesto Legislator

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 374, secondo comma, c.p.c.: The Supreme Court must determine the scope of the new provision's application to tax relations when lower courts disagree on whether a criminal acquittal precludes tax liability.

Parole chiave

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criminal acquittal tax effect Article 21 bis D.Lgs 74/2000 Supreme Court remittal judicial precedent uniformity tax administrative procedure sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000
Sul punto è stata recentemente introdotta un’apposita disposizione contenuta nell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Art. 374, secondo comma, c.p.c.
5714 ha affermato che: «considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art.
Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art.
Art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. n. 175/2024)
87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 04/03/2025, n. 5714
Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025, n. 5714 ha affermato che: «considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7336/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ZITO ANGELA, elettivamente domiciliata in PALERMO (PA) VIA G. PIPITONE FEDERICO, 67 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LO RE ETTORE (LROTRM61H02G792Q) che lo rappresenta e difende (ettore.lore@cert.avvocatitermini.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n.675/2022 depositata i l 27/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 675/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 7340/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva, a sua volta, accolto parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra Angela Zito contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002. Tale avviso si incentrava sull’indebita detrazione di costi pari a Euro 951.579 in relazione a fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti dalla S.I.O.S. s.r.l.

E DALLA DITTA INDIVIDUALE Cangelosi Anna, sull’omessa contabilizzazione dei ricavi per Euro 958.600, derivanti da versamenti registrati su un mastrino denominato “Titolare c/prelevamenti” considerati dai verificatori vendite documentate e l’omessa contabilizzazione di una fattura di vendita, emessa nei confronti della ditta Cangelosi Anna Lisa da Tusa, a fronte della vendita di un impianto di imbottigliamento per un imponibile di Euro 9.500. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, ad eccezione del terzo rilievo.

2. La CTR ha rilevato che nel processo penale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato, sebbene i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Nondimeno, la sentenza penale di assoluzione nei confronti di Zito Angela non costituisce, oggettivamente, il cardine acritico intorno al quale si dipana la motivazione della sentenza impugnata. 2.1. Sono, poi, immuni da censure le valutazioni, le motivazioni e il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado, dal momento che l’accertamento impugnato è fondato su un’unica presunzione semplice (indisponibilità dei recipienti destinati allo stoccaggio dell’olio acquistato), smentita, prima ancora dell’indagine penale, dalle circostanze probatorie emerse in sede di verifica della Guardia di Finanza.

Risulta, infatti, acquisita dal PVC la documentazione offerta dalla contribuente (scrittura privata di acquisto, verbale di vendita immobiliare) attestante il possesso dei silos idonei a contenere i grossi quantitativi di olio sfuso acquistato. Da tale documentazione risultava, infatti che Angela Zito avesse la disponibilità di almeno quattro silos con capacità di circa cinquemila litri ciascuno, provenienti da una vendita forzata mobiliare. I pagamenti delle operazioni asseritamente inesistenti venivano, inoltre, fatti con strumenti tracciabili e i prospetti prodotti dalla ricorrente non sono stati contestati dall’amministrazione finanziaria.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. La contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre rilevare che nel caso di specie la sentenza impugnata esamina gli effetti della sentenza penale passata in giudicato nell’ambito del processo tributario. Sul punto è stata recentemente introdotta un’apposita disposizione contenuta nell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1. Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025, n. 5714 ha affermato che: «considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale, È opportuno, pertanto, ai sensi del richiamato art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza.» 2.

Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione indicata nell’ordinanza n. 5714 del 2025. P.Q.M rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine all