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Ordinanza — n. 17637/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax refund appeal due to total self-help remedy by tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17637/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax refund appeal moot following a total self-help remedy issued by the Revenue Agency. Mario Di Mauro sought reimbursement of withheld taxes on damages awarded for unjustified fixed-term contract renewals, which the lower courts rejected as taxable income. The court terminated the proceedings because the Revenue Agency voluntarily recognized the taxpayer's rights and ordered payment, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 1, lett. a) TUIR; Art. 100, comma 1, lett. b) TUIR: When the tax authority issues a total self-help remedy acknowledging the taxpayer's rights, the administrative and judicial proceedings regarding the same claim must cease.

Parole chiave

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autotutela totale rimborso Irpef contratti a termine lucro cessante cessazione materia contendere Agenzia delle Entrate giudizio di legittimità arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 100, comma 1, lett. a) TUIR
Art. 100, comma 1, lett. b) TUIR
Art. 288, secondo comma, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies, comma quinto del T.U. delle leggi di procedura amministrativa

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 12.11.2011, n. 10431
Cass. sez. V, 12.11.2011, n. 10431), e disposto la corresponsione richiesta.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Mauro Mario, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Nazario Sauro n. 16 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 2815, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30.1.2017, e pubblicata il 18.5.2017;

GGETTO : Irpef 2010 - Istanza di rimborso - Reiterazione di contratti a tempo determinato - Autotutela. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Mario Di Mauro conseguiva dal giudice del lavoro il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento, perché il competente Ministero si era reso responsabile nei suoi confronti dell’ingiustificata reiterazione di contratti a termine. Il datore di lavoro applicava la ritenuta fiscale sulle somme che corrispondeva al contribuente.

Mario Di Mauro domandava il rimborso delle somme trattenute a titolo di tributo in presenza di una corresponsione dovuta quale risarcimento del danno. L’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio diniego alla richiesta.

2. Il contribuente impugnava il diniego espresso opposto alla sua istanza restitutoria, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. La CTP riteneva che le somme riconosciute al lavoratore fossero dovute quale lucro cessante, e pertanto dovevano essere assoggettate ad imposizione. In conseguenza rigettava il ricorso.

3. Mario Di Mauro spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del processo, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che confermava la decisione della CTP, specificando che il contribuente non aveva provato di aver ottenuto “il risarcimento di danni ulteriori e diversi da quelli tesi al ristoro degli emolumenti non percepiti” (sent. CTR, p. 1).

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non ha proposto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. L’Agenzia delle Entrate ha quindi depositato telematicamente, il 5.6.2025, provvedimento di ‘autotutela totale’, comunicando che, in considerazione dell’orientamento interpretativo adottato da questa Corte, ha riconosciuto le giuste ragioni del contribuente e dato mandato all’Incaricato perché provveda al versamento delle somme richieste dal contribuente.

Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello ritenuto assoggettabili a tassazione le somme riconosciute dal giudice del lavoro, aventi natura risarcitoria, e perciò non imponibili.

2. Come anticipato l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso tramite la difesa erariale il provvedimento di autotutela totale con il quale comunica, in considerazione dell’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte di legittimità, di aver provveduto all’annullamento del provvedimento di diniego di rimborso, disponendo la corresponsione delle somme richieste al contribuente. Può in proposito riscontrarsi come questa Corte regolatrice abbia di recente confermato che “gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUIR.”, Cass. sez.

V, 20.11.2023, n. 32107. Deve pertanto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione finanziaria espressamente riconosciuto il giusto fondamento della pretesa tributaria del ricorrente (cfr. Cass. sez. V, 12.11.2011, n. 10431), e disposto la corresponsione richiesta.

3. Possono essere compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del giudizio, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione, che seguono l’ordinario criterio della soccombenza virtuale, sono liquidate in dispositivo. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Mario Di Mauro , per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20.6.2025. Il Presidente Michele Cataldi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Compostada: ANDREINA GIUDICEPIETRO Presidente MARIA CLARA SALI Consigliere MARCELLO MARIA FRACANZANI Consigliere Rel. DANILO CHIECA Consigliere ANGELO NAPOLITANO Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.04/12/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14875/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 15/07/2025 nel procedimento tra le parti DI MAURO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PISTILLI unitamente all’avvocato STEFANIA REHO, con domicilio in Roma, alla via Nazario Sauro, n. 16. -giàricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -giàcontroricorrente- nonché contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -già intimato- relativamente all’ordinanza dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 17637/2025 depositata il 30/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. PREMESSO Che con la pronuncia indicata in epigrafe, questa Corte - decidendo sul ricorso-per mero errore materiale ha omesso di indicarela distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Pistilli, qualificatosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17637/2025, pubblicata il 30/06/2025, sia sostituito dal seguente così corretto: “dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Mario Di Mauro, per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi €. 1.400,00 per onorari , €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori come per legge , con distrazione a favore dell’avvocato Pistilli, qualificatosi antistatario. Così deciso in Roma, il 20.6.2025. Il Presidente Michele Cataldi”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma quinto de