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Decreto — n. 17620/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17620/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17620/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 18026/2022 proposto da: MARINI MARMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonietta Di Monte e dall’avv. Anna Schiaffino; - ricorrente- contro COMUNE DI SOLTO COLLINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Daniele Buizza; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 186/23/2022 depositata 25 gennaio 2022. Visto l’atto depositato 2 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17620/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 18026/2022 proposto da: MARINI MARMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonietta Di Monte e dall’avv. Anna Schiaffino; - ricorrente- contro COMUNE DI SOLTO COLLINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Daniele Buizza; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 186/23/2022 depositata 25 gennaio 2022. Visto l’atto depositato 2 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario recupero delle spese esecutive assunzione delle spese spese di difesa sospensione della riscossione fiscale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato 2 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 18026/2022 proposto da: MARINI MARMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Antonietta Di Monte e dall’avv. Anna Schiaffino; - ricorrente- contro COMUNE DI SOLTO COLLINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Daniele Buizza; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 186/23/2022 depositata 25 gennaio 2022. Visto l’atto depositato 2 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a