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Ordinanza — n. 17611/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax liability for unrecognized association legal rep due to lack of formal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17611/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision imposing joint tax liability on the legal representative of an unrecognized association. The taxpayer argued that her removal from office was effective before the tax deadline, even without formal notification to the tax registry. The court held that while formal notice is not strictly required, the tax authority must actively verify the actual status of the representative rather than relying solely on registry records.

Regesto Legislator

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Art. 38 cod. civ.; Artt. 1, 2 e 7, d.p.r. n. 605/1973: In cases of cessation of legal representation for an unrecognized association, formal notification to the tax registry is not sufficient to exempt liability if the administration has unequivocally ascertained the representative's absence at the deadline, nor is it an indispensable condition for exemption.

Parole chiave

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joint tax liability unrecognized association legal representative tax declaration omission tax registry notice fideiussoria responsibility tax authority verification comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cod. civ.
Era ritenuta obbligata in solido la ricorrente quale soggetto che agiva per l’associazione a mente dell’art. 38 cod.
Artt. 1, 2 e 7, d.p.r. n. 605/1973
Art. 10, l. n. 212/2000
Proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, l.
art. 38 cod. civ
Era ritenuta obbligata in solido la ricorrente quale soggetto che agiva per l’associazione a mente dell’art. 38 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22861/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giovanna Maria Teresa CIULLO, con avv. Angelo Cima e Pietro Colucci; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore - intimata – avverso la sentenza della CTR del Molise, n. 33/2020 depositata l’otto gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito 2011 dell’ASD Bojano, ivi corrente, per omessa presentazione di UNICO 2012.

Era ritenuta obbligata in solido la ricorrente quale soggetto che agiva per l’associazione a mente dell’art. 38 cod. civ. La CTP accoglieva il ricorso sul rilievo dell’assenza di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso, mentre la CTR, disattesa tale difesa riteneva fondata nel merito la pretesa. La contribuente propone allora ricorso in cassazione fondato su quattro motivi, mentre l’Agenzia è rimasta intimata. RESPONSABILITA’ FISCALE L.R. ASS NON RICONOSCIUTA PRINCIPIO DI DIRITTO CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 38 cod. civ.

2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1,2 e 7, d.p.r. n. 605/1973 e 38, cod. civ.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro connessione, e con essi in sostanza lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe deciso ritenendo determinante ai fini della persistente responsabilità in capo al legale rappresentante – nonostante la sua sostituzione anteriormente alla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi – il fatto che non fosse stata inoltrata la relativa comunicazione all’anagrafe tributaria. 3.1. Va premesso che non risulta che la CTR abbia concretamente accertato i presupposti in ordine all’effettiva dimostrazione della avvenuta anteriore (rispetto alla scadenza per la dichiarazione dei redditi 2012, relativa all’anno d’imposta 2011) sostituzione della Ciullo nella carica di legale rappresentante.

In effetti la C.T.. dà atto che dalle difese della ricorrente emerge come la stessa pretendesse di dare rilevanza alla circostanza che sarebbero stati prodotti all’amministrazione documenti da cui si sarebbe tratta la prova delle dimissioni della Ciulla nell’agosto 2011 (la dichiarazione doveva esser invece consegnata entro il settembre 2012). Ciò in quanto secondo la CTR “il risultato probatorio invocato…non avrebbe potuto essere raggiunto…non essendo ammessi equipollenti” per cui “era inderogabilmente richiesta una formale comunicazione all’Anagrafe tributaria”.

Va in proposito osservato che la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cass. 22861/2018).

Nella specie,però, la contribuente ha allegato più di quanto inteso dalla CTR, e cioè il fatto di essersi non solo dimessa, ma di essere stata sostituita da un altro soggetto (il commissario straordinario nominato dal comune) cui peraltro si sarebbe rivolta la stessa Agenzia per ottenere la documentazione relativa all’associazione. Orbene deve ritenersi che la comunicazione – tramite apposito modello – all’anagrafe fiscale da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità (ove cioè a fronte di una rinuncia formale all’incarico l’attività sia in concreto proseguita), dall’altro non appare un presupposto imprescindibile, laddove l’amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l’incarico suddetto.

Va in proposito affermato il seguente principio di diritto: “In tema di cessazione dalla carica di legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, la comunicazione dell’evento – tramite apposito modello – all’anagrafe fiscale ai sensi degli artt. 1,2 e 7, d.p.r. n. 605/1973 da un lato non è certamente sufficiente allo scopo di esimersi dalla responsabilità configurata, nella specie nei confronti dell’amministrazione finanziaria per l’omessa dichiarazione fiscale dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 cod. civ.; dall’altro la stessa non appare un presupposto imprescindibile per l’esenzione da tale responsabilità, laddove l’amministrazione abbia appreso in maniera inequivoca che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, poi in concreto omessa e quindi fonte di corresponsabilità, un determinato soggetto più non rivestiva l’incarico suddetto”.

Proprio la non automaticità della responsabilità del legale rappresentante, e gli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, l. n. 212/2000, pur citati dalla CTR, impongono all’amministrazione quantomeno di utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi concretamente fosse il soggetto corresponsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ., senza limitarsi a constatare la mancata comunicazione di variazione presso l’anagrafe tributaria, le cui risultanze peraltro, come predetto, non costituiscono un elemento dal valore inoppugnabile.

Tanto determina l’accoglimento dei motivi, l’assorbimento degli ulteriori e, per l’effetto , la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice d’appello il quale provvederà dunque ad accertare in fatto la sussistenza di elementi rilevanti alla luce dei principi sopra esposti, ed altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte in accoglimento dei primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione,