Cassation appeal dismissed because dissolved and bankrupt company's former liquidators lacked standing to sue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, a dissolved and bankrupt company, was represented by former liquidators who no longer held legal standing. The material facts show the company was cancelled from the register and declared bankrupt in 2017, while the appeal was filed by these individuals in their personal capacity. The court ruled that since the extinguishing events occurred during the proceedings, the proper successors (the partners) must have filed the appeal themselves after proving the bankruptcy administrator's inaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 152 c.p.c.: When a corporate entity is dissolved or declared bankrupt during pending litigation, the appeal must be filed by the partners in their own right as successors, provided the bankruptcy administrator's inaction is proven; otherwise, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELE A s.r.l., in liquidazione, in persona dei soci ed ex liquidatori Francesco Illiano e Alfredo Abbaneo, rappresentatae difesa per procura in calce al ricorsodall’Avv. Antonio Lucianelli che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore,ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2854 / 14/20 16 della Co mmissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 27 marzo 20 1 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Tributi-Società estinta- legittimazione all’impugnazione Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società Tele A s.p.a. di Abbaneo Alfredo, in liquidazione, con due distinti ricorsi, di 103 cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado che aveva, previa riunione, rilevatoil difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle, l’incompetenza territorialecon riferimento ad altre e l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo, per le restanti, stante l’intervenuta notificazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, la Tele A in liquidazione s.r.l., in persona dei soci ed ex liquidatori, dando atto di essersi estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese il 31 luglio 2017 e di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2017. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. Ragioni della decisione La controversia trova soluzione per ragioni pregiudiziali di rito, rilevabili di ufficio, che esimono questa Corte dall’esame dei mezzi di impugnazione.
Il ricorso, infatti, risulta essere stato promosso da Società di capitali, estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e di poidichiarata fallita il 24.11.20179, in persona di soggetti (ex liquidatori e soci) che, in virtù di tale estinzionee declaratoria di fallimento, non rivestono più tale qualità e non sono legittimati a rappresentare la società. In virtù dei principi affermati dalle cc.dd. sentenze gemelle del 2013 (n. 6070 e n. 6071) delle Sezioni unite di questa Corte, come affinati dalla recente Cass., Sez. U. , n. 3625 del 12 febbraio 2025, il ricorso per cassazione, atteso l’evento estintivo avvenuto in pendenza di giudizio, avrebbe dovuto essere proposto dai soci in proprio quali successori dell’estinta società e previa allegazione dell’inerzia manifestata dalla Curatela fallimentare (v., altresì, Cass., Sez.
V, n. 5605 del 2 febbraio 2021). Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, delle spese del presente giudizio, l iquidate in complessivi euro 6.000,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello s