Cassation court orders public hearing to determine if tax judgments bind a merged company regarding identical issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a public hearing to address a significant legal question regarding the binding effect of prior tax judgments on a newly merged entity. The taxpayer argued that identity of subject and object existed between two separate tax assessments involving the same underlying facts, while the tax authority maintained distinct legal objects. The court recognized the issue's complexity and importance, ruling that it must be examined in a public session before deciding on the merger's impact on res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 395 c.p.c., n. 5; Art. 2909 c.c.: When a question of the binding effect of a prior judgment (res judicata) arises in a new proceeding involving a company resulting from a merger, and the identity of subject and object is contested, the court must order a public hearing to examine the particular relevance of the issue.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5641/2022 R.G. proposto da : M3Es.r.l. (già MELFI s.r.l.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Marco Lombardi , il quale ha indicato l’indirizzo pec marcolombardi@avvocatinapoli.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise,n. 510/ 01/ 20 21, depositata in data 6 dicembre 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 18 giugno 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Giudicato -Opponibilità -Condizioni - Identità soggettiva ed oggettiva - Società fusa per incorporazione - Questione di particolare rilevanza - Rinvio ad udienza pubblica Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Isernia, emetteva nei confronti della società Melfi s.r.l. l’avviso di accertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, per l’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, un valore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, e l’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avviso erano sollevati tre rilievi:
a) costi relativi a spese sostenute in Romania, ritenuti non deducibili;
b) passività iscritte in bilancio;
c) interessi passivi. L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n. TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla società Ecoservizi s.r.l., nella sua veste di socia della Melfi s.r.l. , e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno 20 12 , il maggior reddito (pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degli utili extra bilancio della Melfi s.r.l.. La Melfi s.r.l. (che nelle more aveva incorporato la Ecoservizi s.r.l.) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, che accoglieva in parte , senza riunirle, le impugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) e c) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute in Romania, qualificando la succursale ivi operante quale società controllata anziché come stabile organizzazione.
2. La società M3E (incorporante la Melfi s.r.l.) proponeva due distinti gravam i innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molisevolti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievo sub a) ; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appello incidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli. L’appello principale avverso la decisionedella CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della socia Ecoservizi s.r.l. veniva accolto con sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della società Melfi s.r.l. veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021 (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio).
3. Contro tale ultima sentenza propo s e domanda di revocazione la contribuente ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., eccependone il contrasto con la sent. n. 627/2019 emessa dalla CTR, stante l’identità delle parti e dell’oggetto. La Commissione tributaria regionale del Molise respinse la domanda, ritenendo insussistente l’identità soggettiva ed oggettiva, atteso che ‘l’accertamento emesso nei confronti della società ha ad oggetto l’accertamento di maggiore imposte a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni; mentre l’altro accertamento ha ad oggetto l’accertamento di utili extracontabili ed è emesso a capo della Ecoservice, socia al 70% della Melfi 3’.
4. Contro la sentenza di rigetto della domanda di revocazione propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidato a d un unico motivo.Resiste l’Ufficio con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/06/2025. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Aldo Ceniccola, ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della particolarità e della rilevanza della questione del giudicato esterno. Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta , in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art.395 c.5, nonché dell’art.2909 c.c.» per avere la CTR erroneamente escluso l’identità soggettiva ed oggettiva tra le due controversie. In particolare, sussisterebbe l’una poiché la M3E, incorporante Ecoservizi s.r.l. e Melfi s.r.l., aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate. Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere state affrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.
2. Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il detto motivo sia di rilevanza tale da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.. Nella specie, invero, la questione degli effetti estensivi del giudicato si pone in termini specifici, attesa l’avvenuta incorporazione dell’originaria contribuente nella M3E s.r.l.. P.Q.M La Corte dispone il rinvioa nuovo ruolo per la tratt