Italian Supreme Court dismisses tax appeal after Association of Water Sportsmen withdrew the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the Association of Water Sportsmen's formal withdrawal of the appeal. The Association had previously settled the dispute with the Revenue Agency and submitted a declaration of no further pendency to the court. Since the opposing party raised no objections, the court terminated the proceedings and ordered equal cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal after settling the underlying dispute, the court must declare the proceedings extinguished and allocate costs equally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROBERTA CRUCITTI Presidente GIAN PAOLO MACAGNO Consigliere MARCELLO MARIA FRACANZANI Consigliere Rel. ROSANNA ANGARANO Consigliere GIULIANO TARTAGLIONE Consigliere Oggetto: *IRPEG IRES ACCERTAMENTO Ud.18/06/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9293/2020 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE DIPORTISTI MASUCCIO SALERNITANO, elettivamente domiciliato in SALENTO PIAZZA VITTORIO VENETO, 1, presso lo studio dell’avvocato SCARPA FRANCESCO (SCRFNC67R10H703I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 9293/2020 Numero sezionale 5321/2025 Numero di raccolta generale 17599/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST.Salerno n. 6648/2019 depositata il 02/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. CONSIDERATO Con memoria l’Associazione ricorrente ha dichiarato di aver definita la controversia con l’Agenzia delle entrate e di non aver alcuna ulteriore pendenza e, pertanto, di rinunciare al ricorso per cassazione. La rinuncia è stata debitamente allegata in atti. L’Agenzia delle entrate, cui è stata comunicata la prefata rinuncia, nulla ha opposto, donde può essere pronunciata l’estinzione del giudizio con spese integralmente compensate.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 18/06/2025. Il Presidente Roberta CRUCITTI Numero registro generale 9293/2020 Numero sezionale 5321/2025 Numero di raccolta generale 17599/2025 Data pubblicazione 30/06/2025