Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic expiration under Art. 5 L. 130/2022 due to lack of party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a denial under Article 5 of Law No. 130/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute. Consequently, the process terminated automatically, and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished by operation of law if neither party requests a hearing within the prescribed period, thereby confirming the regular conclusion of the dispute.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6385/2022 R.G. proposto da : META SRL, rappresentatae difesa da ll’avvocato SPECIALE PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE,AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, rappresentatee difese dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.1016/ 03/ 2021 depositata il 06/09/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/06/2025 LaPresi