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Ordinanza — n. 17589/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified procedure under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal regarding a tax assessment against a cultural association. The underlying dispute involved a reclassification of theatrical activities as commercial, but the case was resolved via a simplified extinction procedure mandated by recent legislation. Consequently, the court ruled the proceedings extinguished and denied the double unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023: The simplified extinction procedure for tax disputes automatically extinguishes the legal action, rendering subsequent appeals inadmissible and precluding the imposition of the double unified contribution fee.

Parole chiave

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simplified extinction procedure tax dispute resolution double unified contribution legal action extinguishment Cassation appeal dismissal tax assessment validity commercial activity classification associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss. della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023
L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8755/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RICOTTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,IERACE MARIO e quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesidall’Avv. Gaetano Michele Maria De Bonis; –controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. BASILICAT A , n. 17/2021 , depositata il 21/01/2021; Avviso di accertamento -Ires Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Paolo Filippi, che ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «La Ricotta», in data 28 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avvi so di accertamento (TC304R201331/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, rettificava il reddito dell’Ente. In particolare l’Ufficio riteneva che l’attività teatrale svolta dall’Associazione avessenatura commerciale.

2. L’Associazione contribuente, in persona del rappresentante legale Mario Ierace, e quest’ultimo in proprio impugnava no l’atto impositivoemesso nei confronti dell’Ente innanzi alla CTP di Potenza che accoglieva integralmente il ricorso. L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con la sentenza di cui all’epigrafe. Avverso detta ultima ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Associazionee Mario Ierace in proprio si sono difesi a mezzo controricorso. Considerato che:

1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023,convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi Cons. est. Rosanna Angarano 3 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.

2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).