Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified extinction procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding tax assessments against three individuals. The underlying dispute was resolved through a simplified extinction procedure mandated by recent legislation, which automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process had legally ended, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 ss. legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023: When a tax dispute is resolved via the simplified extinction procedure, the litigation is deemed extinguished, precluding any further appeals or the imposition of additional unified fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8797/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro CENTOLA GIUSEPPE, CENTOLA ANTONIO, IERACE MARIO, rappresentati e difesidall’Avv. Gaetano Michele Maria De Bonis; –controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. BASILICAT A , n. 1 8 /2021 , depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal consigliere Rosanna Angarano ; Avviso di accertamento - Irpef Cons. est. Rosanna Angarano 2 lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Paolo Filippi, che ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «La Ricotta», in data 28 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avvi so di accertamento (TC304R201331/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, rettificava il reddito dell’Ente. In particolare, l’Ufficio riteneva che l’attività teatrale svolta dall’Associazione avessenatura commerciale. Di seguito, l’Ufficio notificava ai tre soci, Mario Ierace, Antonio Centola e Mario Centola tre ulteriori avvisi di accertamento (TC304R201338 TC304R201339 TC304R201340/2016) con i quali, in ragionedi quanto accertato con l’atto impositivo emesso nei confronti dell’ente, imputava loro, per trasparenza, un maggior reddito.
2. I tre soci impugnava no con unico ricorso gli atti impositivi personaliinnanzi alla CTP di Potenza, che lo acco glieva integralmente. L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con la sentenza di cui all’epigrafe. Avverso detta ultima ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Associazione siè difesa a mezzo controricorso. Considerato che:
1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023,convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi Cons. est. Rosanna Angarano 3 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.14