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Ordinanza — n. 17585/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified procedure under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the tax authority's appeal and the association's incidental appeal because the underlying tax dispute was extinguished by the simplified procedure introduced by the 2023 law. The court noted that the tax act was included in the list of extinguished cases, confirming the regular conclusion of the proceedings without a formal denial. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary and the matter was legally closed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. e 198 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is extinguished under the simplified procedure provided by the 2023 law, the appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified procedure law tax appeal inadmissibility legitimacy judgment closure simplified tax litigation trasferimento dei contributi rimborso dei contributi agli stranieri tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n.
Art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022
L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.14

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 14
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17783/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente-controricorrente in via incidentale – contro ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RICOTTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, IERACE MARIO,e quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Michele Maria De Bonis; –controricorrenti-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della C OMM. TRIB. REG. BASILICAT A , n. 112/2021,depositata il 6/05/2021; Avviso di accertamento -Irpef Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Paolo Filippi, che ha chiestorigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «La Ricotta», in data 6 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avvi so di accertamento (TC304R201333/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, accertava un maggior imponibile e ritenute non dichiarate e l’atto di contestazione (n. TC3COR200672/2016) con cui irrogava le sanzioni non corrisposte. In particolare, l’Ufficio riteneva che l’associazione avesse corrisposto ai tre soci somme qualificate come «indennità di trasferta» che non potevano andare esenti da tassazione in quanto non adeguatamente motivate.

2. L’Associazione contribuente, in persona del rappresentante legale Mario Ierace e quest’ultimo in proprio impugnavano l’atto impositivoemesso nei confronti dell’Ente innanzi alla CTP di Potenza che accoglieva integralmente il ricorso. L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con compensazione delle spese. Avverso detta ultima ricorrono per cassazione entrambe le parti, l’Agenzia delle entratein via principale e i contribuenti con ricorso in via incidentalecontenuto nel controricorso. Considerato che:

1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del Cons. est. Rosanna Angarano 3 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.

2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.14