Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the court held that the process ended automatically without the need for a formal denial, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the statutory list for the extinction of proceedings automatically terminates the litigation, barring further requests for scheduling unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8863/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro D'ORIA FRANCESCO, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio, dall’avvocato CAZZOLLA ANTONIO MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIAn.2659/01/2022 depositata il 17/10/2022, ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 10/06/2025 La Pre