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Ordinanza — n. 17566/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17566/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17566/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’Agenzia delle Entrate notificava a Benedetto Latini, che esercitava l’attività di officina meccanica e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l’avviso di accertamento n. TK7011104820, contestandogli il reddito non dichiarato ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2007.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17566/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in atti non fosse idonea a fondare la regolarità della delega di firma al funzionario sottoscrittore dell’atto.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale amministrazione fiscale sottrazione dell'iva procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative differimento dell'imposizione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Latini Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, alla via di Villa Severini n. 54 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4824, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 20.6.2017, e pubblicata il 31.7.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa GGETTO : Irpef, Iva ed Irap, 2007 - Avviso di accertamento - Delega di firma.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Benedetto Latini, che esercitava l’attività di officina meccanica e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l’avviso di accertamento n. TK7011104820, contestandogli il reddito non dichiarato ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2007.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse dimostrato la validità della delega alla sottoscrizione dell’atto impugnato, ed in conseguenza annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in atti non fosse idonea a fondare la regolarità della delega di firma al funzionario sottoscrittore dell’atto.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR tenuto conto che i due documenti prodotti per dimostrare la legittimazione del funzionario sottoscrittore dell’atto, da valutarsi congiuntamente, dimostravano il conferimento di una regolare delega per la firma dell’atto impositivo.

3. Il contribuente ha lamentato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore, in relazione a due profili. Innanzitutto denuncia che l’Agenzia delle Entrate domanderebbe in realtà il riesame del materiale probatorio. Invero l’Amministrazione finanziaria domanda la verifica della corretta applicazione delle regole legali in materia di validità della delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo, una questione di diritto, pertanto. In secondo luogo il contribuente denuncia la c.d. inammissibiltà meritale, perché la ricorrente proporrebbe una diversa interpretazione della normativa applicabile, in contrasto con orientamenti consolidati della Corte di legittimità, e senza illustrare le ragioni che importerebbero la necessità di proporre un diverso indirizzo interpretativo.

In realtà la questione dei requisiti che devono ricorrere perché la delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo sia valida ha impegnato ripetutamente questa Corte, ed erano emersi orientamenti interpretativi diversi ed anche contrastanti, prima che si giungesse alla formazione di un orientamento consolidato, che appare condivisibile ed al quale si intende assicurare continuità, come si esporrà nel prosieguo.

4. In questo giudizio risulta pacifico che, al fine di contrastare l’assunto del contribuente secondo cui il firmatario dell’avviso di accertamento non disponeva di un regolare atto di delega, peraltro non allegato all’atto impositivo notificato, l’Amministrazione finanziaria ha prodotto due documenti. La disposizione di servizio n. 31 del 2013, con la quale si confermava l’incarico di Capo Team al dott. Massimo Salomone, e la disposizione di servizio n. 40 del 2013, con la quale erano conferite le deleghe per la sottoscrizione (anche) ai Capo Team.

L’atto impugnato è stato sottoscritto, quale delegato, dal Capo Team Massimo Salomone. 4.1. La CTR ha ritenuto che “non sono stati prodotti documenti che indichino come delegato dal direttore provinciale il funzionario che ha sottoscritto l’avviso, dott. Mario Salomone, mentre l’individuazione nominativa del delegato è imprescindibile” (sent. CTR, p. 2 s.). 4.2. La valutazione espressa dalla CTR non risulta condivisibile. Si è recentemente avuto occasione di ribadire che “la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”, Cass.

Sez. V, 5.8.2024, n. 21972; e che “la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”, Cass. sez.

V, 2.8.2024, n. 21839.

5. Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proced