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Ordinanza Interlocutoria — n. 17562/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17562/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17562/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VENAFRO INVEST S.R.L., NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. (già COFIN DI COTUGNO VINCENZO S.A.S.), COTUGNO VINCENZO, COTUGNO NICANDRO, PATRICIELLO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 17562/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla Venafroinvest s.r.l.; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della Nidaco Costruzioni s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s. nonché da Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina.

Parole chiave

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restituzione di fondo reddito immobiliare valore venale dell'immobile rivalutazione del reddito rivendita negozi immobiliari
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Testo completo

INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VENAFRO INVEST S.R.L., NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. (già COFIN DI COTUGNO VINCENZO S.A.S.), COTUGNO VINCENZO, COTUGNO NICANDRO, PATRICIELLO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18;

–controricorrenti e ricorrenti incidentali– Ordinanza interlocutoria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015; udita la relazione della causa, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2025,del consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società Venafroinvest s.r.l. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri Silvestri Nicandro, Silvestri Filomena e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta Venafroinvest s.r.l., consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat.

A/2, n. 2 locali commerciali cat. C/1, n. 8 garage cat. C/6, n. 5 magazzini cat. C/2 e n. 8 posti auto esterni. A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s., Nidaco Costruzioni s.r.l., Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina.

2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla Venafroinvest s.r.l.; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della Nidaco Costruzioni s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s. nonché da Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina.

3. Interposto appello principale dalla Venafroinvest s.r.l. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla Venafroinvest, e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la Venafroinvest s.r.l., la Nidaco Costruzioni s.r.l. (già Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s.), nonché Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina, i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

5. A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla presentazione di istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione della medesima sentenza oggetto del presente giudizio e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale poi l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza) nonché con quello iscritto al n. 23198/2023 (avente ad oggetto il ricorso erariale inteso alla revocazione del decreto di estinzione emesso nel proc. n. RG 15564/2016). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi iscritti ai nn. 15564/2016 e 23198/2023. Dispone acquisirsi il fasc