Cassation Court orders remittal to lower court for joint trial due to procedural connection between related tax cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order remitting the case to a new hearing for joint trial. The tax agency sought to revoke a previous decree that extinguished the proceedings, arguing that a specific tax relief measure was claimed only by some shareholders, not by the company Venafroinvest S.R.L. The court rejected the revocation request because the underlying cases are strictly connected and must be heard together to ensure procedural consistency. Consequently, the judgment was set aside to allow the lower court to handle the related matters concurrently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 3, c.p.c.; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: When multiple proceedings involve strictly connected issues regarding the same tax assessment and potential relief measures, the court must order a joint trial rather than allowing separate extinction of the cases.
Parole chiave
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INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23198/2023 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro VENAFROINVEST S.R.L., COFIN DI COTUGNO VINCENZO S.A.S., COTUGNO VINCENZO, COTUGNO NICANDRO, PATRICIELLO GIUSEPPINA –intimati– per la revocazione del decreto della Corte Suprema di Cassazione n. 29976/2023 depositato in data 30/10/2023; udita la relazione della causa, nell ’ adunanza camerale del 6 giugno 2025,del consigliere dott.
Federico Lume. ORDINANZA INTERLOCUTORIA FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società Venafroinvest s.r.l. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri Silvestri Nicandro, Silvestri Filomena e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta Venafroinvest s.r.l., consistente in una serie di unità immobiliari.
A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Nidaco Costruzioni s.r.l., Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s., Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina.
2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia (CTP) questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla Venafroinvest s.r.l.; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della Nidaco Costruzioni s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di Cotugno Vincenzo s.a.s., da Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina.
3. Interposto appello principale dalla Venafroinvest s.r.l. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise(CTR), con sentenza n. 49/04/2015, depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla Venafroinvest, e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.
4. Contro tale sentenza proponeva ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che il condono fosse stato chiesto solo dalla società Nidaco Costruzioni s.r.l. ma non dagli altrisoci. La CTR del Molise, con sentenza n. 55/2016 , dichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione; in particolare evidenziava che non vi fosse prova dell’insussistenza del condono relativamente ai soci.
5. Contro tale sentenza propose ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo. Il ricorso era iscritto al n. RG15564/2016.
6. Con decreto n. 29976/2023 emesso in data 26/10/2023 il Presidente della Sezione tributaria dichiarava estinto il processo n. 15564/2016, in considerazione della circostanza che l’atto impositivo oggetto di lite risultasse nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, attestante la regolare definizione della controversia e l’assenza di diniego di condono.
7. Con istanza di fissazione di udienza del 3/11/2023 l’Agenzia delle entrate chiedeva, ai sensi dell’art. 391, comma terzo,cod. proc. civ., di revocare il decreto di estinzione del processo nei confronti di Cofin di Cotugno Vincenzo e c. s.a.s., e Venafroinvest s.r.l., evidenziando che la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197 e ss. della l. n. 197 del 2022 era stata chiesta solo dai soci Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patricello Giuseppina.
8. Analoga domanda,nei confronti del decreto n. 29976/2023, del 26/10/2023, l’Agenzia delle entrate proponeva con autonomo ricorso, iscritto a ruolo con il n. RG 23198/2023. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate deduce l’errore revocatorio di questa Corte nella pronuncia del decreto di estinzione della lite iscritta al n. RG 15 5 64/2016, sull’assunto che la domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2023 sia stata presentata solo dai soci Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patricello Giuseppina, ma non anche dalla società Venafroinvest s.r.l. e dalla società Cofin di Cotugno Vincenzo e c. s.a.s.
2. Occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio in considerazione della necessaria trattazione congiunta, alla luce della stretta connessione esistente, con quello iscritto al n. 22620/2015 (avente ad oggetto la sentenza della CTR impugnata poi anche con revocazione, respinta dalla CTR con la sentenza in relazione al cui ricorso è stato pronunciato il decreto di estinzione oggetto del presente giudizio) e quello iscritto al n. RG 15564/2016 (avente ad oggetto la sentenza della CTR resa sulla domanda di revocazione e ove è stato emesso decreto di estinzione per definizione agevolata a seguito del quale l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione di udienza), al quale il presente giudizio era già stato riunito. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i giudizi i