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Ordinanza Interlocutoria — n. 17531/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to lower court for file review due to procedural timeline errors regarding tax appeal resumption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17531/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the taxpayer's request to resume the tax appeal proceedings, overturning the lower court's dismissal based on a strict six-month deadline. The court found the lower court misinterpreted the statute, failing to recognize that the appeal had been previously remitted by the Supreme Court in 2012. Consequently, the case was remitted to the lower court for a new filing and the acquisition of the appellate case file to properly assess the timeline.

Regesto Legislator

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Art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Supreme Court remits the case for a new filing when the lower court incorrectly applies the six-month deadline for resuming proceedings, failing to account for prior remittals that alter the procedural chronology.

Parole chiave

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tax appeal resumption procedural timeline error Supreme Court remittal fiscal liability deadline appellate file acquisition impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato che l’art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che la riassunzione debba essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
156/2015, in relazione all'art. 360 n.
Art. 9 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 156/2015
Art. 9 comma 1 lett. n) D.lgs. n. 156/2015

Giurisprudenza citata

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n. 292 del 12 gennaio 2012
Questa Corte aveva cassato, con provvedimento n. 292 del 12 gennaio 2012, l’originaria sentenza d’appello n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28858/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SALICI AUGUSTO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA n. 386/2020depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate notificava a Salici Augusto Francesco la cartella di pagamento n. 1603195, riportante il ruolo provvisorio relativo all’avviso di rettifica n. 803393/86 oggetto di altro contenzioso divenuto definitivo, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.318.892 ai fini Iva, relativamente all’anno 1984.

Inoltre, con riferimento all’anno 1985 l’Ufficio Iva di Nuoro notificava al contribuente l’avviso di rettifica n. 600149/90, emesso sulla base delle risultanze di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Il contribuente, con distinti ricorsi, impugnava la cartella e l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di Nuoro che, con la sentenza n. 286/2/98, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la pretesa fiscale e con la sentenza n. 451/01/98 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di rettifica. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR della Sardegna che con sentenza n. 124/08/2004 depositata in data 29/10/2004, riuniti i ricorsi, li rigettava.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 292/2012 del 20/12/2011, depositata il 12/01/2012, lo accoglieva e rinviava a diversa sezione della CTR della Sardegna. La CTR della Sardegna, con sentenza n. 386/08/2020, dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione e dichiarava estinto il procedimento. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del D.lgs. n. 546/1992, 9 comma 1 lett.

b) e n) D.lgs. n. 156/2015, in relazione all'art. 360 n.

3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato che l’art. 63 comma 1 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che la riassunzione debba essere fatta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Giova rilevare che la CTR, quale giudice di rinvio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione. Questa Corte aveva cassato, con provvedimento n. 292 del 12 gennaio 2012, l’originaria sentenza d’appello n. 124/08/04, depositata il 29 ottobre 2004. Il vaglio della censura postula la preventiva acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al grado d’appello, alla cui disamina, invero, si correla la piena intelligenza della cronologia specifica che ha contrassegnato il giudizio, i relativi atti e i connessi adempimenti. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo d’uff