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Ordinanza — n. 17524/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to pandemic suspension of appeal deadlines under emergency laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17524/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court's dismissal of a VAT debt notice. The taxpayer argued the appeal was untimely, but the court found the deadline was suspended by emergency anti-Covid legislation. Consequently, the lower court's ruling declaring the appeal inadmissible was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 38, co. 3 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 83 D.L. n. 18/2020; Art. 36 D.L. n. 23/2020; Art. 742/1969: The suspension of appeal deadlines for the COVID-19 emergency must be cumulatively applied with the general suspension of litigation terms; otherwise, the protective health needs underlying the suspension would be frustrated, prejudicing the right of defense.

Parole chiave

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COVID-19 emergency suspension VAT debt notice appeal tax litigation deadlines pandemic procedural suspension Cassation quashing order dichiarazione fiscale tardiva eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 38, co. 3 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 83 D.L. n. 18/2020
546 del 1992, ancorché in astratto fosse suscettibile di spirare alla data del 12 giugno 2020, è stato sospeso, per effetto della normativa emergenziale anti-Covid (condensata in parte qua nell’art. 83 D.L. n. 18/2020 e nell’art.
Art. 36 D.L. n. 23/2020
1 legge n.742/1969, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Law n. 742/1969
art. 54-bis D.P.R. n. 633/72
113 2018 00233185 32 emessa all’esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 ed avente ad oggetto la dichiarazione IVA presentata per l’anno di imposta 2015.
art. 13 D.Lgs. 471/1997
633/1972 l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo dell’imposta, con la sanzione al 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 e degli interessi ex art.
art. 20 D.P.R. 602/73
471/1997 e degli interessi ex art. 20 D.P.R. 602/73.
artt. 327 c.p
Dal momento che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12 dicembre 2019, il decorso del termine lungo di impugnazione, previsto dal combinato disposto degli artt. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2095 del 2023
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.708/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro R.M. INOX DI MARCUZZO RENZO C. S.A.S. FALLITA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTICO RICCARDO (RTCRCR66C23L407N) -controricorrente- nonchè contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, VIDOTTO OMAR -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 922/2022 depositata il 27/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 02/01/2019 veniva notificata al fallimento RM INOX DI MARCUZZO RENZO C S.A.S. la cartella di pagamento n. 113 2018 00233185 32 emessa all’esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 ed avente ad oggetto la dichiarazione IVA presentata per l’anno di imposta 2015. La liquidazione evidenziava l’esposizione di un credito IVA proveniente da un’annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa.

Pertanto, in data 29/05/2017 veniva inoltrata alla ricorrente mediante notifica via pec di comunicazione di irregolarità. Decorso inutilmente il termine previsto all’art. 54-bis co. 3 DPR n. 633/1972 l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo dell’imposta, con la sanzione al 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 e degli interessi ex art. 20 D.P.R. 602/73. La società, in persona del curatore fallimentare, impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Treviso, che con la sentenza n. 358/01/2019 accoglieva il ricorso, ritenendo erronea la procedura utilizzata dall’Agenzia per accertare la mancata spettanza del credito IVA in quanto non preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica.

Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR del Veneto, che con sentenza n. 922/4/2022, depositata in data 27/7/2022, dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivamente presentato. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.327 cod. proc. civ., 38 comma 3 e 51 D.lgs. n. 546/1992, 83 d.l. n. 18/2020, 29 e 36 D.L. n. 23/2020. 1 legge n.742/1969, in relazione all'art. 360 comma 1 n.

4) c.p.c., per aver la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Ad avviso della CTR la sentenza n. 358/01/19, gravata in appello, è stata pronunciata il 13 novembre 2019 ed è stata depositata il 12 dicembre dello stesso anno, sicché, ai sensi degli artt. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c. il termine per appellare scadeva il 12 giugno 2020, non applicandosi la sospensione emergenziale prevista nel primo periodo pandemico. In realtà, la censura erariale coglie nel segno. Dal momento che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12 dicembre 2019, il decorso del termine lungo di impugnazione, previsto dal combinato disposto degli artt. 327 c.p.c. e 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ancorché in astratto fosse suscettibile di spirare alla data del 12 giugno 2020, è stato sospeso, per effetto della normativa emergenziale anti-Covid (condensata in parte qua nell’art. 83 D.L. n. 18/2020 e nell’art. 36 D.L. n. 36/2020), dal 9 marzo al giorno 31 maggio 2020, ricominciando a decorrere da tale data.

Pertanto, il termine “di slittamento” coincide con la data del 14 agosto 2020, che cadendo nel perimetro della sospensione feriale implica l’ulteriore scivolamento del termine d’impugnazione alla data del 15 settembre 2020. Infatti, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, lasospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, conv. dalla L. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal D.L. n. 23 del 2020, conv. dalla L. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica daCovid-19 si cumula allasospensione ex L. n. 742 del 1969, senza soppiantarla affatto.

In caso contrario, d’altronde, in ipotesi di termine finale ricadente nel periodo disospensione feriale, finirebbero per essere paradossalmente frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria (e protettiva) poste a fondamento dellasospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione. Con riferimento al ricorso per cassazione, ma con argomentazioni immediatamente estendibili, al ricorso in appello, questa Corte ha condivisibilmente osservato che “Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione” (Cass. n. 2095 del 2023).

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di G