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Ordinanza — n. 17520/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares case extinguished with offset of procedural costs upon timely renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17520/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished with offset of procedural costs after the appellant timely renounced the lawsuit. The appellant had previously joined the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 and paid all outstanding taxes and interest. The court ruled that the renunciation, made before the chamber session, validly terminated the proceedings without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; The cassation appeal is extinguished with offset of costs when the appellant renounces the lawsuit before the chamber session, provided the renunciation is timely and the appellant has fulfilled financial obligations.

Parole chiave

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cassation appeal timely renunciation extinguishment of proceedings offset of costs simplified settlement procedure regime doganale sospensivo ricupero di diritti doganali ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez.
art. 390 cod. proc. civ
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182
civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), e considerato che la parte ricorrente ha fornito documentazione comprovante il pagamento integrale sia di quanto dovuto per l’adesione alla cd.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13789‒2016 R.G. proposto da: RGP INTERNATIONAL s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, Natalina Ripamonti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 04/04/2022, dall’avv. Luigi MONTI (pec: luigi.monti@monza.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via Celimontana n. 38, presso lo studio legale dell’avv. Paolo PANARITI; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Oggetto: rottamazione- ter -estinzione -controricorrente - avverso la sentenza n. 5080/35/2015 della Co mmissione tributaria regionaledella LOMBARDIA, depositata in data 25711/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento e di due provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per dazi ed IVA emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della RGB International s.r.l. a seguito di rettifica delle dichiarazioni doganali di intento presentate dalla Global Trasporti s.r.l. in nome proprio e per conto della predetta società contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

2. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui replicava l’Agenzia con controricorso.

3. A seguito di istanza del 16/04/2019 con cui la società contribuente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv, con modif., dalla legge n. 136 del 2018, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 17/04/2019, rinviava il processo a nuovo ruolo.

4. Con atto depositato in data 07/04/2022, con cui si è costituito in giudizio il nuovo difensore della società contribuente, essendo deceduto il precedente, la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 119/2018, conv, con modif., dalla legge n. 136/2018 con riferimento alle sanzioni e del pagamento dei tributi ed interessi dovuti su questi ultimi, allegando la relativa documentazione, ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate.

5. La difesa erariale in data 15/04/2025 ha depositato la nota del 31/03/2023, n. 10480 con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha accettato la rinuncia al ricorso a spese compensate ed in data 24/09/2025 ha depositato memoria con la quale, richiamata la predetta nota dell’Ufficio, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, semprea spese compensate.

6. La società ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa ribadendo la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Considerato che:

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla società contribuente, a spese compensate, accettata dall’Agenzia controricorrente.

2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell'adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), e considerato che la parte ricorrente ha fornito documentazione comprovante il pagamento integrale sia di quanto dovuto per l’adesione alla cd. rottamazione-ter, sia di quanto dovuto per tributi ed interessi, non oggetto di definizion e agevolata, deve dichiararsi l’estinzione del giudiziocon compensazione delle spese processuali.

3. L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall’agente della riscossione. P.Q.M dichiara estinto il giudizio con compensa