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Ordinanza — n. 17515/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing when a legal representative sues a tax authority regarding a company tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17515/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that declared his appeal inadmissible due to lack of standing. Although the taxpayer argued he had a concrete interest to act as the legal representative of the company, the court held that tax assessments are directed solely at the legal entity. Consequently, the legal representative cannot challenge the act in his own name because the authority's claim does not target him personally. The decision affirms that standing to sue in this context belongs exclusively to the company itself.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 111 Cost.: The legal representative of a legal entity is not granted standing to challenge an administrative act notified to the entity, as such acts do not impose personal tax liabilities or sanctions on the representative.

Parole chiave

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legal representative standing tax assessment notification legal entity liability lack of interest to act tax authority appeal difetto di legittimazione autorizzazione o approvazione ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. anche in relazione all’art.
Art. 111 Cost.
anche in relazione all’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 100 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
anche in relazione all’art. 111 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29474 del 21/10/2021
Cass. n. 9282 del 07/06/2012
Cass. n. 3568 del 06/02/2023
Cass. Sez. U. n. 2951 del 16/02/2016
Cass. n. 12864 del 14/05/2025
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30888/2021 R.G. proposto da: MORANDIN VITTORIO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Prof. Luigi Cinquemani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Messina n.

4. avvocatocinquemani@pec.studiocbmc.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 674/2021 depositata in data 10 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Vittorio Umberto Morandin, legale rappresentante all’epoca dei fatti e amministratore di fatto della società Bene s.r.l., esercente l’attività Avv. Acc. IRES ed altro 2013 -– Società di capitali a ristretta base di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche, l’avviso di accertamento n. T6X03CX01426 IRES, IVA, ed IRAP per l’anno di imposta 2013, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Conegliano nei confronti della società per il periodo dal 2013 al 2016 e con conseguente emissione del P.V.C. del 28 /04/2017.

2. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 157/2019 respingeva il ricorso per carenza di legittimazione attiva in quanto, nell’anno di imposta in contestazione (2013), la rappresentanza della Bene s.r.l. non era il sig. Morandin ma il sig. Petrossians Aram, legale rappresentante dal 23/06/2014 al 17/09/2014.

3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 674/2021, depositata in data 10 maggio 2021 dichiarava l’inammissibilità dell’appello ribadendo la carenza di legittimazione attiva del sig. Morandin.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 maggio 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello del contribuente confermando il giudizio di primo grado secondo il quale sussisterebbe carenza di legittimazione attiva del Morandin, nonostante nella fattispecie in esame sia chiara la legittimazione attiva dell’odierno ricorrente in ragione di un concreto interesse ad agire.

2. Il motivo di ricorso proposto è infondato. 2.1. Il Giudice di appello ha così statuito sul punto: «Infatti non vi è dubbio che: - l’avviso di accertamento impugnato dall'appellante è stato notificato il 1°/12/07 alla Bene SRL in persona del legale rappresentante, al momento della notifica, THIOUNE ABDOU SALAM e al MORANDIN solo per conoscenza, quale legale rappresentante della società verificata per l'annualità in contestazione; - le imposte richieste dall'Ufficio sono IRES/IRAP/IVA, specifiche della società, né alcuna richiesta in merito è stata avanzata nei confronti della persona fisica MORANDIN; - non risulta che la società BENE SRL, in persona del suo legale rappresentante al momento della notifica dell'avviso di accertamento, abbia proposto ricorso contro l'avviso stesso; - l'avviso di accertamento in questione pertanto è divenuto definitivo; - nessuna rilevanza possono avere le ulteriori eccezioni sollevate dal MORANDIN nei confronti dell'avviso di accertamento impugnato, considerato che non era legittimato ad impugnarlo.

Pertanto la sentenza appellata deve essere confermata e anche l'appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva del MORANDIN». 2.2. Precedenti pronunce di legittimità hanno negato la legittimazione e l’interesse ad impugnare della persona fisica che, in un atto di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto (Cass.n. 9282 del 07/06/2012; Cass. n. 7763 del 20/03/2019); oppure hanno negato la legittimazione dell’amministratore di fatto (che pure, in quel caso, agiva in nome della società) ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società per obbligazioni tributarie ad essa relative, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è estraneo (Cass. n. 26702 del 12/09/2022;

Cass. n. 29474 del 21/10/2021); oppure hanno ritenuto che l’interesse dell’ amministratore ad impugnare in proprio l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società non può individuarsi dall'esposizione dell'amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovano la loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che vanno accertati dall'Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l'amministratore potrà svolgere le sue difese, ivi inclusa quella relativa all'insussistenza della supposta qualità (cfr., in motivazione, Cass.n. 29474 del 21/10/2021).

La sentenza impugnata si colloca coerentemente nel solco di tali precedenti. 2.3. La decisione della C.t.r. si pone in linea di continuità anche con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 07/06/2012, n. 9282) per la quale: «La persona che abbia la legale rappresentanza di una persona giuridica non è legittimata, per difetto di interesse, ad impugnare l'atto notificato alla persona giuridica medesima, in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico diverso.» Più di recente, con un arresto (Cass. 06/02/2023, n. 3568) si è sostenuto che “Le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.

La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Essa può essere proposta in ogni fase del giudizio, ma in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato.

A propria volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951)”. 2.4. Peraltro, sulla scorta di tali premesse, cui si conforma la decisione impugnata, ancor più di recente si è anche ribadito il seguente principio di diritto: “La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto” (Cass. 14/05/2025, n. 12864).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura par