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Ordinanza — n. 17500/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court ruling on burden of proof for bank movements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17500/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the second-instance judgment that had declared the tax assessment void. The lower court had accepted written declarations by the taxpayer to explain unexplained bank deposits, violating the statutory burden of proof rules. The court ruled that such written statements are insufficient without corroborating documentary evidence to rebut the legal presumption of income from bank movements.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c.: In tax assessments, the taxpayer must provide specific documentary justification for bank movements; written declarations alone are insufficient to rebut the legal presumption of income.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof bank movements tax assessment legal presumption documentary evidence income tax written declarations impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973
Infatti, questa Corte ha, in proposito, già statuito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 39 comma 2 DPR 600/1973
Art. 7 comma 4 D.Lgs 546/1992
130/2022, peraltro entro i canoni precisi dell’art. 7, comma quarto, del d.lgs.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25502/2011
Cass. n. 25502/2011; Cass.
Cass. n. 2781/2015
25502/2011; Cass. n. 2781/2015 e Cass.
Cass. n. 11102/2017
2781/2015 e Cass. n. 11102/2017).
Cass. n. 26014/2024
e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr., da ultimo, Cass. n. 26014/2024).
Cass. n. 7360/2024
Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi – come, invece, ritenuto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado - nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte (considerandosi, oltretutto, che, nella fattispecie, il testo novellato dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12135/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro PIAZZOLLA ANTONIO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.127/2024, depositata i l 16/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025dal Cons.MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA Il contribuente Antonio Piazzolla era ripreso a tassazione per maggior reddito sull’anno di imposta 2012, accertato a seguito di movimenti bancari (versamenti) di cui non dava giustificazione. Infatti, invitato a chiarire la provenienza delle provviste, non forniva prova adeguata. Il Piazzolla impugnava il conseguente avviso di accertamento con ricorso che veniva respinto dalla CTP di Bari mediante pronuncia che era riformata dalla Corte di Giustizia di secondo grado in senso favorevole alla parte privata, con la sentenza riportata in epigrafe, attraverso la quale si perveniva alla declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento.

Avverso la stessa ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo. E’ rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con esso si denuncia la violazione dell’articolo 32, comma 1, n.

2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile. Nel concreto, si deduce la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, per aver il giudice di appello dato per superata la presunzione di legge in base a dichiarazioni scritte non verificabili, aggirando così il divieto di assunzione di prove testimoniali in forma scritta vigente ratione temporis e superato solo dalla l. n. 130/2022, peraltro entro i canoni precisi dell’art. 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546/1992.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. Infatti, questa Corte ha, in proposito, già statuito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cfr.

Cass. n. 25502/2011; Cass. n. 2781/2015 e Cass. n. 11102/2017). 2.2. In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivino da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr., da ultimo, Cass. n. 26014/2024). 2.3.

Più radicalmente, qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del citato d.P.R., con la conseguenza che l'Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosa prova contraria (cfr.

Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi – come, invece, ritenuto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado - nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte (considerandosi, oltretutto, che, nella fattispecie, il testo novellato dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, non era applicabile “ratione temporis”), in difetto di idonei riscontri documentali.

3. Ne consegue che il ricorso è fondato, con derivante cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi sopra enunciati e provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la r