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Ordinanza — n. 17498/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax authority appeal dismissed; court allows taxpayer to prove income via written declarations against bank movements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that had declared a tax assessment void. The tax authority argued the lower court improperly relied on written declarations to rebut the legal presumption of income from bank deposits. The court ruled that taxpayers must provide specific justifications for such movements, which can include written declarations if supported by corroborating evidence, rather than demanding documentary proof of every transaction.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c.: In tax assessments, the legal presumption regarding bank deposits allows the taxpayer to rebut it through simple presumptions and written declarations, provided the court verifies them analytically with corroborating evidence.

Parole chiave

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tax income presumption bank deposit justification written declaration evidence burden of proof reversal inductive tax assessment Cassazione ordinanza DPR 600/1973 prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Infatti, questa Corte ha, in proposito, già statuito che , in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 39 comma 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Art. 7 comma 4 D.Lgs 546/1992
130/2022, peraltro entro i canoni precisi dell’art. 7, comma quarto, del d.lgs.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25502/2011
Cass. n. 2781/2015
n.25502/2011; Cass. n. 2781/2015 e Cass.
Cass. n. 11102/2017
2781/2015 e Cass. n. 11102/2017).
Cass. n. 26014/2024
e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr., da ultimo, Cass. n. 26014/2024).
Cass. n. 7360/2024
Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi – come, invece, ritenuto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado -nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte (considerandosi, oltretutto, che, nella fattispecie, il testo novellato dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12088/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro PIAZZOLLA ANTONIO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.128/2024, depositata i l 16/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025dal Cons.MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA Il contribuente Antonio Piazzolla era ripreso a tassazione per maggior reddito sull’anno di imposta 2013, accertato a seguito di movimenti bancari (versamenti) di cui non dava giustificazione. Infatti, invitato a chiarire la provenienza delle provviste, non forniva prova adeguata. Il Piazzolla impugnava il conseguente avviso di accertamento con ricorso che veniva respinto dalla CTP di Bari mediante pronuncia che era riformata dalla Corte di Giustizia di secondo grado in senso favorevolealla parte privata, con la sentenza riportata in epigrafe, attraverso la quale si perveniva alla declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento.

Avverso la stessa ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo. E’ rimasta intimatala parte contribuente. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con esso si denuncia la violazione dell’articolo 32, comma 1, n.

2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.

3) del codice di procedura civile. Nel concreto, si deduce la viola zione del criterio di riparto dell’onere della prova, per aver il giudice di appello datoper superata la presunzione di legge in base a dichiarazioni scritte non verificabili, aggirando così il divieto di assunzione di prove testimoniali in forma scritta vigente ratione temporise superato solo dalla l. n. 130/2022, peraltro entro i canoni precisi dell’art. 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546/1992.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1. Infatti, questa Corte ha, in proposito, già statuito che , in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cfr.

Cass. n.25502/2011; Cass. n. 2781/2015 e Cass. n. 11102/2017). 2.2. In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivino da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr., da ultimo, Cass. n. 26014/2024). 2.3.

Più radicalmente, qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del citato d.P.R., con la conseguenza che l'Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosa prova contraria (cfr.

Cass. n. 7360/2024), che non può risolversi – come, invece, ritenuto dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado -nella sola allegazione di dichiarazioni testimoniali scritte (considerandosi, oltretutto, che, nella fattispecie, il testo novellato dell’art. 7, comma4, del D. Lgs. n. 546/1992, non era applicabile “ratione temporis”), in difetto di idonei riscontri documentali.

3. Ne consegue che il ricorso è fondato, con derivantecassazione della sentenza impugnatacon rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi sopra enunciati e provveda sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, cui deman