Cassation court allows taxpayer appeal, ruling burden of proof for fictitious VAT operations lies with tax authority, not taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Court's decision, ordering the case remitted for a new trial. The Regional Court had accepted the taxpayer's defense based on the existence of invoices and payments, shifting the burden of proof to the tax authority. The Court reversed this, establishing that the tax authority must prove operations are fictitious, while the taxpayer must prove their actual existence beyond mere documentary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2729 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In VAT matters, the financial administration bears the burden of proving objectively non-existent operations, which can be met by simple presumptions like lack of organizational structure, whereas the taxpayer must prove the actual existence of contested operations and cannot rely solely on invoices or payment regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4657/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDILSIDER CASERTA SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5869/2021depositata il 13/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. TF7030102113-2018, relativo all’anno di imposta 2013, notificato in data 10.10.2018 nei confronti della società EDILCASERTA S.R.L., la Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Controlli accertava maggiori importi dovuti ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito del recupero a tassazione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, l’Ufficio accertava una maggior imposta Iva pari ad euro 6.301,00, una maggior imposta Irap pari ad euro 1.491,00, nonché una maggior imposta Ires pari ad euro 8.251,00, con applicazione di sanzioni pari ad euro 12.376,00. La società impugnava l’atto di accertamento dinanzi alla CTP di Caserta che, con sentenza n. 3634/02/2019 depositata in data 01/08/2019, rigettava il ricorso e compensava le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 5869/14/2021 del 09/03/2021 e depositata il 13/07/2021, accoglieva l’appello della società e compensava le spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non v’è replica. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’esistenza dell’operazione potesse essere dimostrata con la semplice esibizione della fattura e della prova del pagamento, perdipiù violando il criterio di riparto dei carichi probatori. Il ricorso è fondato.
La CTR ha accolto l’appello della contribuente in relazione ad un avviso teso al recupero di Iva afferente operazioni oggettivamente inesistenti, facendo sostanzialmente leva sull’esistenza di una fattura, sull’esecuzione del collegato pagamento, ma soprattutto sull’unicità dell’acquisto, che evidenzierebbe la mancanza di adeguata consapevolezza dell’inesistenza della fornitrice. In realtà, merita porre in evidenza che la CTR non mostra significativamente di dubitare della natura di “cartiera” della fornitrice. Su queste basi, la consapevolezza del coinvolgimento nella frode chiaramente non rileva, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti.
Men che meno rilevano l’esistenza della fattura e il pagamento correlato, trattandosi di mezzi mediante i quali tipicamente si realizzano dette operazioni. D’altro canto, nella delineata cornice, l’unicità dell’acquisto – in luogo della pluralità degli acquisti –si risolve in una circostanza neutra. Ancor più specificamente, giova considerare che la CTR ha valorizzato le seguenti circostanze: la produzione di documentazione contabile, l’esibizione di una fattura relativa all’operazione per cui è causa; la prova dell’avvenuto pagamento.
Questi elementi, nell’ottica del giudice d’appello, imponevano, peraltro, all’Amministrazione di dimostrare la fittizietà del pagamento o la sua restituzione. In buona sostanza, anziché gravare il contribuente di provare a fronte della carenza di struttura imprenditoriale l’effettività dell’operazione, ad avviso della CTR sarebbe stata l’Amministrazione a dover provare la non effettività dell’operazione stessa. La sentenza d’appello si pone in urto frontale con il principio espresso da questa Corte, a tenore del quale “In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi dipagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. n. 9723 del 2024;
Cass. n. 28628 del 2021). Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributar