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Ordinanza — n. 17452/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes tax court judgment for apparent reasoning, remanding case to lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17452/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a second-instance tax court judgment, ruling it was quashed with remittal. The authority argued the lower court merely repeated the reasoning of a previously annulled first-instance decision, violating procedural requirements. The court found this claim valid, noting the second-instance judges ignored specific factual findings and the prior annulment order, resulting in a decision based on apparent reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 e 6, d.lgs. n. 546/1992: A judgment is void if the appellate court fails to address new points of fact or law and merely repeats the reasoning of a previously annulled first-instance decision, constituting apparent reasoning.

Parole chiave

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apparent reasoning tax assessment notice Cassation remittal procedural nullity tax dispute resolution adeguamento del reddito reddito sufficiente deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 e 6, d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 1, commi da 186 a 202, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Art. 38 DPR n. 600 del 1973
Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10741/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ADAMI MICHELE LUCA, con l’avvocato Luca Stendardi; -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n.321/2023, depositata i l 27/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Michele Adami un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, con il quale, sulla base delpossesso di beni indice di capacità contributiva (numerose autovetture, tra cui una BMW di 26 cavalli fiscali; un appartamento di 180mq. ) determinava sinteticamente il reddito del contribuente in euro124.624, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562.

2. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo accoglieva con sentenza n. 287 del 2011.

3. L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia , che lo rigettava con sentenza n.40 dell’ 11.4.2013.

4. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione sulla base di quattro motivi.

5. Questa Corte, con ordinanza n. 19369 del 17/09/2020 accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia va, in relazione all'art.360, primo comma , n. 4 c.p.c. , la v iolazione degli artt. 36 , comma 2 n. 4 e 6 , del d.lgs. n. 546/1992, e di conseguenza cassava con rinvio la sentenza impugnata.

6. Riassunto il giudizio da parte del contribuente, la C orte di Giustizia di II Grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso originario del contribuente, annullando l’avviso impugnato.

7. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsoper cassazione, sorretto da due motivi, l’Amministrazione finanziaria, e ha resistito il contribuente con controricorso.

8. In data 27/09/2023, il contribuente ha presenta to domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla quale che l’Agenzia delle entrate ha opposto diniego per insufficienza delle somme versate, depositando quindi istanza di trattazione.

9. Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente , per avere i giudici di rinvio di fatto replicato i l percorso motivazionale tracciato da i giudici di appello con la sentenza già cassata da questa Corte di legittimità. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la v iolazione dell’art. 38 del DPRn. 600 del 1973.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Con l’ordinanza di rinvio questa Suprema Corte aveva rilevato che il giudice di appello si era limitato ad affermare di «condividere integralmente» la motivazione della sentenza appellata « con la quale sono sta t i rimarcati gli errori di fatto e concettuali risultanti dall'avviso di accertamento quali la mancata considerazione dei redditi posseduti dal coniuge nonché la mancata disamina dei movimenti finanziari». 2.2. Aveva, in particolare, osservato questa Corte che « La motivazione ignora totalmente gli specifici motivi di appello (…)con i quali l'Ufficio contestava propriamente le affermazioni del giudice di primo grado richiamate acriticamente dal giudice di appello, osservando, tra l'altro, che: l'avvisodi accertamento (alle pag. 4 e 5) prendeva espressamente in considerazione il reddito annuo dichiarato dalla coniuge pari ad euro 6.527, e non ad euro 65.270 come erroneamente indicato nella sentenzaimpugnata, reddito che sommato a quello dichiarato dal marito, attestava la disponibilità da parte del nucleo familiare di complessivi euro 1.507 mensili, importo del tutto incapiente rispetto al possesso di tre autovetture e di un appartamento di mq 180, acquistato nel 2005 e gravato da mutuo ipotecario; con riferimento all'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui non erano stati considerati i disinvestimenti, l'Ufficio appellante lamentava che, al contrario, i dati bancari offerti dal contribuente erano stati esaminati e che i prospetti indicati dall'appellato si riferivano principalmente ai motocicli non più considerati nel calcolo sintetico del reddito, mentre la semplice esibizione dei saldi di fine anno del conto corrente non consentiva di verificare il transito sul conto e la destinazione finale della somma di euro 130.000 ricavata dalla vendita dell'abitazione posseduta in precedenza (avviso accertamento trascritto apag. 1 3 del ricorso per cassazione) » . 2.3.

Questa Corte aveva, pertanto , concluso osservando che « I dati fattuali e le risultanze degli accertamenti esposti nei motivi di appello posti all'attenzione della C.T.R., sono stati ignorati dal giudice di appello che, limitandosi ad un mero richiamo a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incorso nella fattispecie di motivazione meramente apparente, in totale elusione dell'obbligo di decidere motivatamente circa i punti controversi devoluti al suo giudizio».

3. Orbene, il giudice di rinvio non si è conformato a quanto statuito da questa Corte, di fatto replicando pressoché integralmente la motivazione resa dalla CTR della Lombardia nella sentenza di appello cassata, ed affermando in particolare che l ’Ufficio « ha commesso molteplici errori come quello di considerare beni di parziale o totale disponibilità di terzi, non considerare i movimenti finanziari a sostegno degli acquisti effettuati solo a seguito di precedenti disinvestimenti e non tenere conto dei redditi percepiti/dichiarati dal contribuente e dal coniuge nell’anno 200 7», senza dunque prendere in alcuna considerazione le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 19369 del 17/09/2020, limitandosi a sostenere che «la ricostruzione sintetica operata dall’Ufficio non possa considerarsi attendibile e, per l’effetto, si ritiene infondata».

4. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con derivante assorbimento del secondo; di conseguenza,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuov