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Ordinanza — n. 17430/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses tax agency appeal due to apparent lack of reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17430/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a second-instance tax court judgment, ordering a retrial. The agency argued the lower court ignored specific appeal facts regarding the taxpayer's spouse's income and asset history. The court found the second-instance judgment merely repeated the reasoning of a previously annulled first-instance decision without addressing new evidence, constituting a violation of the duty to provide reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 38 DPR n. 600/1973: A judgment is void if the court fails to address specific facts and arguments presented in the appeal, merely repeating the reasoning of a prior annulled decision without independent motivation.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax assessment notice Cassation appeal duty to motivate tax dispute procedure adeguamento del reddito deduzione dal reddito computabile determinazione del reddito d'invalido

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
19368del 17/09/2020, accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava, in relazione all'art. 360,primo comma, n.
Art. 38 DPR n. 600 del 1973
Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 19368 del 17/09/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10742/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ADAMI MICHELE LUCA, con l’avvocato Luca Stendardi; -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n.303/2023, depositata i l 2 6 /01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Michele Adami un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, con il quale, sulla base delpossesso di beni indice di capacità contributiva (numerose autovetture, tra cui una BMW di 26 cavalli fiscali; un appartamento di 180mq) determinava sinteticamente il reddito del contribuente in euro124.624, a fronte di un reddito dichiarato di euro 11.562.

2. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano,che lo accoglieva con sentenza n. 28 6 del 2011.

3. L'Agenzia delle Entrate proponeva , quindi , appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia , che lo rigettava con sentenza n.39 del l’ 11.4.2013.

4. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione sulla base di quattro motivi.

5. Questa Corte, con ordinanza n. 19368del 17/09/2020, accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. , la v iolazione degli artt. 36 comma 2 n.4 e 6 del d.lgs. n. 546/1992, e di conseguenza cassava con rinvio la sentenza impugnata.

6. Riassunto il giudizio ad opera del contribuente, la Corte di Giustizia di II Grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso originario del contribuente, annullando l’avviso impugnato.

7. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsoper cassazione, sorretto da due motivi, l’Amministrazione finanziaria, e ha resistitoil contribuente con controricorso.

8. In data 27/09/2023, il contribuente ha presenta to domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197,alla quale che l’Agenzia delle entrate ha opposto diniego per insufficienza delle somme versate, depositando quindi istanza di trattazione.

9. Infine, in prossimità dell’adunanza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere i giudici di rinvio di fatto replicato i l percorso motivazionale tracciato da i giudici di appello con la sentenza già cassata da questa Corte di legittimità. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 38 del DPRn. 600 del 1973.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Con l’ordinanza di rinvio questa Corte aveva rilevato che il giudice di appello si era limitato ad affermare di « condividere integralmente»la motivazione della sentenza appellata «con la quale sono sta t i rimarcati gli errori di fatto e concettuali risultanti dall'avviso di accertamento quali la mancata considerazione dei redditi posseduti dal coniuge nonché la mancata disamina dei movimenti finanziari». 2.2. Aveva, in particolare, osservato questa Corte che « La motivazione ignora totalmente gli specifici motivi di appello (…)con i quali l'Ufficio contestava propriamente le affermazioni del giudice di primo grado richiamate acriticamente dal giudice di appello, osservando, tra l'altro, che: l'avvisodi accertamento (alle pag. 4 e 5) prendeva espressamente in considerazione il reddito annuo dichiarato dalla coniuge pari ad euro 6.527, e non ad euro 65.270 come erroneamente indicato nella sentenzaimpugnata, reddito che sommato a quello dichiarato dal marito, attestavala disponibilità da parte del nucleo familiare di complessivi euro 1.507mensili, importo del tutto incapiente rispetto al possesso di tre autovetture e di un appartamento di mq 180, acquistato nel 2005 e gravato da mutuo ipotecario; con riferimento all'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui non erano stati considerati i disinvestimenti, l'Ufficioappellante lamentava che, al contrario, i dati bancari offerti dal contribuente erano stati esaminati e che i prospetti indicati dall'appellato si riferivano principalmente ai motocicli non più considerati nel calcolo sintetico del reddito, mentre la semplice esibizione dei saldi di fine annodel conto corrente non consentiva di verificare il transito sul conto e ladestinazione finale della somma di euro 130.000 ricavata dalla vendita dell'abitazione posseduta in precedenza (avviso accertamento trascritto a pag. 15 ricorso per cassazione)». 2.3.

Questa Corte aveva, pertanto , concluso osservando che « I dati fattuali e le risultanze degliaccertamenti esposti nei motivi di appello posti all'attenzione della C.T.R., sono stati ignorati dal giudice di appello che, limitandosi ad un merorichiamo a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incorso nella fattispecie di motivazione meramente apparente, in totale elusione dell'obbligo di decidere motivatamente circa i punti controversi devoluti alsuo giudizio.» 3. Orbene, il giudice di rinvio non si è conformato a quanto statuito da questa Corte, di fatto replicando quasi integralmente la motivazione resa dalla CTR della Lombardia nella sentenza di appello cassata, ed affermando in particolare che l ’Ufficio « ha commesso molteplici errori come quello di considerarebeni di parziale o totale disponibilità di terzi, non considerare i movimenti finanziari a sostegno degli acquisti effettuati solo a seguito di precedenti disinvestimenti e nontenere conto dei redditi percepiti/dichiarati dal contribuente e dal coniuge nell’anno2006», senza dunque prendere in alcuna considerazione le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 19368del 17/09/2020.

4. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con derivante assorbimento del secondo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa compo