Italian tax court allows appeal on burden of proof for non-existent operations, rejecting formal document reliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding non-existent business operations. The lower court had incorrectly placed the burden of proof on the taxpayer merely by showing formal invoices, ignoring the authority's evidence of non-existent transactions. The court ruled that formal documentation alone cannot prove the existence of fictitious operations and remanded the case for a new factual examination applying correct evidentiary principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2727, 2729 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When the tax administration demonstrates the objective non-existence of operations, the burden of proof shifts to the taxpayer to prove their actual existence, which cannot be satisfied solely by the regularity of invoices or transport documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2022 proposto da AGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente - contro PETA ORESTE - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 872/02/21 depositata in data 04/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/05/2025 dal Consigliere Roberto Succio;
Oggetto: operazioni ogg. inesistenti –onere della prova Rilevato che: - Peta Oreste impugnava gli avvisi di accertamento notificati con riguardo ai periodi di imposta 2013 e 2014 con i quali l'Agenzia delle entrate riprendeva tassazione costi indebitamente detratti in quanto ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti intercorse con la ditta individuale Greencopper a seguito di processi verbali di constatazione redatti dalla Gdf; - il giudice di primo grado riuniva i ricorsi e li accoglieva entrambi; - appellava l'Ufficio; - con la sentenza impugnata di fronte a questa Corte la commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado; - ricorre all'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi di doglianza; - il contribuente è rimasto intimato in questo giudizio di legittimità;
Considerato che: - il primo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, numero 4), c.p.c. per avere il Collegio di appello reso motivazione apparente e/o mancante della propria decisione; - il motivo è infondato; - in realtà, dall’esame della sentenza possono evincersi in modo adeguatamente chiaro le ragioni che hanno condotto il giudice del merito a decisione, che consistono in affermazioni idonee a esplicitare le considerazioni in fatto e in diritto quindi tali da sorreggere la motivazione che assume contenuto che si colloca al di sopra del c.d.
“minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. N. 8053/2014); - il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, numero 3), c.p.c. per errata attribuzione dell'onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e per omessa valutazione complessiva degli elementi di prova presuntiva; - il motivo è fondato; - invero, il giudice torinese ha mostrato di aver del tutto disapplicato i principi più volte enunciati da questa Corte, in primo luogo affermando che “…le fatture sono adeguatamente descrittive delle prestazioni ed i documenti di trasporto sono regolarmente compilati e sottoscritti…”; - tale affermazione è errata in quanto per costante giurisprudenza di Legittimità (tra quelle recenti, fra molte, si vedano Cass.
Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; ma anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 e ancora si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23118 del 26/08/2024) una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - è quindi evidente la erroneità in diritto di tale affermazione, che si è limitata a esaminare gli aspetti puramente formali delle operazioni, vale a dire la documentazione contabile ed extracontabile, senza porre attenzione alla realtà concreta delle operazioni per verificarne la loro esistenza in natura anche alla luce degli indizi versati in atti dall’Amministrazione, da porsi a confronto con gli elementi di segno contrario dedotti dal contribuente; - analoga superficialità mostra l’ulteriore affermazione della Corte torinese secondo la quale “… gli indizi dell’ufficio non sono sufficienti a far ritenere che le operazioni non siano effettivamente avvenute e al pari di quelli dell’ufficio, il contribuente offre un indizio che è la testimonianza dei suoi dipendenti che confermano la tesi della effettività delle operazioni di consegna della merce”; - tale statuizione dimostra non solo l’erronea attribuzione del difetto di prova presuntiva assegnato dal giudice di merito agli elementi dedotti e provati dall’Ufficio ma anche l’ulteriore difetto della sentenza impugnata, che ha mancato di dar rilevanza ai ridetti elementi di prova indiziaria, i quali dovevano esser presi in esame e adeguatamente valutati proprio quali elementi indiziari; - in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e va rigettato il primo motivo; - la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame del fatto nel rispetto dei superiori principi;
P.Q.M accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche c