Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17410/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to early settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer paid the required amount for an expedited settlement. The taxpayer argued for dismissal under Law 130/2022, citing payment of taxes due for 2012 IRES, VAT, and IRAP liabilities. The court granted the request, noting the payment satisfied conditions for the expedited definition which automatically extinguishes the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer pays the required amount for an expedited tax dispute definition, the proceedings are extinguished and the appeal is dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
expedited tax settlement tax dispute extinction Law 130/2022 payment of taxes due Cassation appeal dismissal tax liability 2012 litigation costs allocation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law 31 August 2022, No. 130, Article 5
La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/0
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/0
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3979/2022R.G. proposto da: Set Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Garofalo e dall’avv. Eugenio Manfredonia, avv.garofalo@pec.it, eugenio.manfredonia@avvocatismcv.it; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; –intimata – AVVISO ACCERTAMENTO– DEFINIZIONE AGEVOLATA avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 5221/2021 depositata il 22/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro . Rilevato che:

1. Set Impianti s.r.l. ricorre con un unico motivo nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza indicata in epigrafe, che haaccolto l’appello del l ’ufficio in controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per maggiori Ires, Iva ed Irap relative all’anno di imposta 2012.

2. Con istanza depositata in prossimità dell’udienzala ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendenteper aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che: L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali:

a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022;

b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre, per altro verso , non sorge il diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

2. Nella specie, la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, tanto che per questo motivo l’Agenzia delle entrateha disposto lo sgravio degli avvisi di accertamento impugnati, come da documentazione prodotta agli atti. Da ciò deriva la declaratoria di estinzione del presente giudizio.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate .

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/0