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Ordinanza Interlocutoria — n. 17406/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court decision on admissibility of appeal limited to litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17406/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to a new hearing. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated litigation expenses below statutory minimums, while the respondent contended the appeal was inadmissible because it only addressed costs after the main debt dispute was settled. The court decided to remand the case pending a ruling from the Supreme Court on the applicability of a specific legal provision regarding appeals limited to litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973: When an appeal is lodged solely against the allocation of litigation costs following a settlement of the main claim, the admissibility of such appeal depends on the specific interpretation of the supervening law provision by the Supreme Court.

Parole chiave

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litigation costs calculation admissibility of appeal supervening law provision remand to new hearing tax dispute procedure addebito di tasse azione creditoria opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt.15, D.Lgs.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025
questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n.
Ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024
6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.4422-2023 R .G. proposto da: NARDI ISABELLA , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 4782/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO,depositata il 2 /11/ 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Isabella Nardipropone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. la Regione è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt.15, D.Lgs. n. 546/1992 75 disp. att. c.p.c., 4 Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, e delle Tabelle 1 - 2 con i parametri ad esso allegate, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co