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Ordinanza — n. 17393/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to necessary joinder violation between company and partner in tax assessment. The court orders remittal to first instance for joint trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17393/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, declaring the entire proceeding null. The court found that while the company and its partner were taxed separately, the mandatory joinder of action was violated because the other partner did not participate in the first instance. Consequently, the case was remitted to the first-instance court to conduct a unified trial with all necessary co-litigants present.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR n. 917/1986; Art. 324 c.p.c.: The violation of necessary joinder between a company and its partners in tax proceedings renders the judgment null and requires remittal to the first instance for a unified trial.

Parole chiave

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necessary joinder of action tax assessment company mandatory co-litigation nullity of judgment remittal to first instance IRPEF tax liability società semplice partnership tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR n. 917/1986
36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
Art. 324 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art.
Art. 2909 c.c.
324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», per avere la CTR fondato la propria decisione, relativa all’avviso di accertamento della socia, sul coevo annullamento dell’avviso societario, disposto in pari data, con sentenza, quindi, necessariamente non passata in giudicato.
art. 324 c.p
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art.
art. 2909 c.c
324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c.
art. 36 d.lgs. 546/1992
nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.
art. 5 d.P.R. 22/12
Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/1/2018 n. 1472
917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472).
Cass. 24/2/2022 n. 6073
Cass. 15/02/2018 n. 3789
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18648/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro SACCUTI RITA; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 14/03/2021, depositata in data 5gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 marzo 202 5 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

Rilevato che: 1.A seguito di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della società semplice ‘Lignini Antonio Saccuti Rita’, culminata nel PVC del 16 novembre 2007, la Direzione Provinciale di Fermo emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Oggetto: IRPEF2005 - Art. 5 t.u.i.r. - S ocietà di persone - Litisconsorzio necessario - Violazione società, con il quale accertava un maggior imponibile per oltre Euro 400.000,00, ai fini IRAP ed IVA. Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n. TQ301T201526/2010 nei confronti di Rita Saccuti, con il quale veniva imputato alla contribuente , nella sua veste di socia al 50% delle quote della società semplice, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2005, il maggior reddito accertato nei confronti della società.

La società e la socia proponevano separati ricorsi, avverso i rispettivi avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno(d’ora in poi, per brevità, CTP). Lacontribuente eccepiva, per quanto qui rilevi, l’incompetenza territoriale della DP di Fermo in relazione all’avviso di accertamento della società. La CTP, denegata la riunione dei due ricorsi invocata dall’Ufficio,accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento relativo alla socia (oggetto del presente giudizio), in quanto l’avviso relativo alla società era illegittimo perché emesso da un Ufficio incompetente.

2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale delle Marche (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma. Anche la CTR non disponeva la riunione dei due giudizi e respingeva il gravame dell’Ufficio, rilevando come in pari data aveva statuito sull’appello relativo all’accertamento societario, annullandolo: ‘l’intervenuto annullamento del predetto atto impositivo presupposto comporta necessariamente il rigetto del presente appello’.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a tremotivi. La contribuente è rimasta intimata . Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 21/03/2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», per avere la CTR fondato la propria decisione, relativa all’avviso di accertamento della socia, sul coevo annullamento dell’avviso societario, disposto in pari data, con sentenza, quindi, necessariamente non passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la «violazione dell’art. 39 comma 2 d. p . r . 600/73 e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 lett.

d) dpr 600/73 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc». Afferma che erroneamente la CTR avrebbe annullato l’avviso di accertamento in quanto non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; di contro, l’Ufficio rileva come l’accertamento induttivo puro previsto dal cit. art. 39, comma 1, lett. d), preveda la possibilità di essere fondato su presunzioni cd. supersemplici.

3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la « nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e dell’art. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.» per non avere la CTR valutato il merito della pretesa tributaria, ovvero per non avere quantificato il reddito evaso in termini diversi da quelli accertati dall’Ufficio.

4. Osserva la Corte che preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito. 4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472). 4.2.

Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073). 4.3.

Se i giudizi nei confronti della società e dei soci si sono svolti nei gradi merito separatamente, ma contestualmente, non sarebbe violato il litisconsorzio: «in tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo» (Cass. 15/02/2018, n. 3789).

5. Nella specie, pur essendo stati trattati contestualmente, ma separatamente, i giudizi relativi alla società ed alla socia, la mancata partecipazione dell’altro socio ( Lignini Antonio ) ai gradi di merito comporta la violazione del litisconsorzio; deve, quindi,dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società