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Ordinanza — n. 17371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by tax authority citing new anti-avoidance law changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Agency of Revenue formally withdrew the lawsuit. The Agency had previously challenged a regional commission's rejection of a taxpayer's request to disapply anti-avoidance rules regarding shell companies for the year 2011. The court ruled that the withdrawal was valid due to subsequent legislative modifications rendering the legal interest in the dispute non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal due to changes in law eliminating the legal interest, the proceedings are extinguished without provision for costs if the opposing party did not engage in defensive activity.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal legal interest extinction tax avoidance legislation shell company rules procedural termination impresa in difficoltà gara d'appalto infruttuosa istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 18732 /20 18 R.G. ) proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it”); -ricorrente - contro PALE S.a.s.di Patrizia Sabatini C., con sede in Reggio Emilia , al Viale Antonio Allegrin. 2/7(Codice Fiscale: 01472790359), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagnan. 3412/09/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 marzo2025, dal Consigliere relatore Francesco Graziano;

FATTI DI CAUSA n. 18732/2018R.G. Cron. Rep. A.C.13 marzo 2025 Società di comodo. 1.-La vicenda concerne il provvedimento della Direzione Regionale Entrate dell'Emilia-Romagna n. 90940497/2012 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di disapplicazione dell'art. 30 l. n.724 del 1994 avanzata dalla società Pale S.a.s. di Patrizia Sabatini C.con riguardo alla normativa antielusiva sulle società di comodo per l'anno 2011. Tale provvedimento veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna . Quest’ultima, infatti, dopo aver affermato l’impugnabilità del suddetto provvedimento, ne reputava l’infondatezza in quanto la società contribuente aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire ricavi, nel periodo considerato. 2.-La Co mmissione t ributaria regionale dell'Emilia - Romagna , investita dall’appello propost o da l l’Agenzia delle Entrate , - che insist eva sulla non impugnabilità della risposta fornita all'interpello e sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 19 92 , in quanto non era possibile applicare il procedimento per mancanza del requisito del valore soglia di€. 20.000,00 (euro ventimila/00)- con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, lo rigettava. 3.-Avverso la menzionata sente nza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motiv o . 4.-La società Pale S.a.s. di Patrizia Sabatini C.

è rimasta intimata . RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto depositato in modalità telematica, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione delle modificazioni normative intervenute circa la questione oggetto del ricorso (e, cioè, l’impugnabilità del cd. interpello disapplicativo in materia di società di comodo). Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera