Cassation court dismisses appeal regarding tax process extinction due to procedural listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Edilizia Rossini SRL against a lower court's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the case was formally closed after the tax authority listed the judgment's regular definition in the required registry, satisfying statutory requirements for extinction. The appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the listing of the case's resolution constituted a valid termination of the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a judgment's regular definition in the prescribed registry constitutes a valid extinction of the tax litigation process, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18336/2021 R.G. proposto da : EDILIZIA ROSSINI SRL IN LIQUIDAZIONE(scissa e coobbligata con CIVITA COSTRUZIONI SRL),rappresentata e difesa dall’avvocato TARDELLA GIANMARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2/ 09/ 2021 depositata il 04/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 09/06/2025 LaPr