Cassation court declares tax dispute process extinguished due to successful mediation agreement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished following the successful conclusion of a mediated agreement under the new simplified procedure. The parties, represented by their respective legal counsel, reached a settlement that resolved the tax liability controversy without further litigation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs of the extinguished process to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a tax dispute is resolved through the simplified mediation procedure established by the law, the process extinguishes automatically, and the parties may request a hearing only if they wish to continue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29516/2016R.G. proposto da: GIANNETTO ANTONIO SNC E SILVESTRO VINCENZO, rappresentat i e difes i dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA,rappresentate e difes e dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. Messina n. 4603/02/2015 depositata il 0 5 / 11 /20 1 5 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n. 2 1 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Cinisi (PA) ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/06/2025 La Pr