Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe mandated the termination of proceedings under specific tax law provisions. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the taxpayer does not request the fixing of a hearing within the period prescribed by law for the declaration of debt extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22990/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ACMI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO, unitamente all'avvocato BERTORA ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA SEZ.DIST.PARMA n.214/08/2022 depositata il 18/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 09/06/2025 La Pres