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Decreto — n. 17244/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17244/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17244/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31689/2021 R.G. proposto da: COLANGELO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO (MRNVTR65P26H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA- POTENZA n.124/2021 depositata il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17244/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 31689/2021 Numero sezionale 1827/2025 Numero di raccolta generale 17244/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio indennità di patrocinio spese di esecuzione condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della BASILICATA- POTENZA n.124/2021 depositata il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31689/2021 R.G. proposto da: COLANGELO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO (MRNVTR65P26H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA- POTENZA n.124/2021 depositata il 14/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 31689/2021 Numero sezionale 1827/2025 Numero di raccolta generale 17244/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 31689/2021 Numero sezionale 1827/2025 Numero di raccolta generale 17244/2025 Data pubblicazione 26/06/2025