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Decreto — n. 17242/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished per Art. 380-bis c.p.c. and costs compensated.

Numero d'incarto Decreto — n. 17242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The parties argued regarding the procedural timeline, but the court found no objection raised by the appellant. Consequently, the judgment was issued under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, and litigation costs were fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the full compensation of procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty-day silence rule procedural extinction costs compensation Art. 380-bis c.p.c. diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
LOMBARDIA n.601/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24486/2021 R.G. proposto da: RED STONE INTERNATIONAL SRL, POLESE FERRUCCIO ANTONIO, elettivamente domiciliati in NAPOLI PIAZZA AMEDEO,1, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), e dunque domiciliati “ex lege” in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.601/2021 depositata il 16/02/2021.

Numero registro generale 24486/2021 Numero sezionale 1825/2025 Numero di raccolta generale 17242/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.601/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 24486/2021 Numero sezionale 1825/2025 Numero di raccolta generale 17242/2025 Data pubblicazione 26/06/2025