Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Vincenzo Pugliese, had filed the appeal against a tax court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5748/2023 R.G. proposto da: PUGLIESE VINCENZO, domiciliato “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SEVERINO GIOVANNI (SVRGNN77A02G230V) -ricorrente- contro -AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti e-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n.6358/2022 depositata il 28/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025