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Ordinanza — n. 17233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax agency appeal, overturning lower court's dismissal of tax assessment due to statute of limitations issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court decision that had dismissed a tax assessment. The lower court had ruled the assessment time-barred because criminal proceedings had concluded, but the agency argued the specific tax statute of limitations rules applied differently. The court found the lower court erred in applying general criminal limitation principles to this specific tax case, ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; The statute of limitations for tax assessments is distinct from criminal prosecution limits and remains applicable even if external criminal proceedings conclude, provided the specific tax violation criteria are met.

Parole chiave

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statute of limitations tax assessment criminal limitation tax fraud Cassation Court retrial order fiscal liability ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ
600 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Legge 28 dicembre 2015 n. 208
(iii) Su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art.
d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128
1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art.
Art. 405 cod. proc. pen.
art. 331 cod. proc. civ
223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
articolo 405 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass., 02/07/2020 n. 13481
Cass., 02/07/2020 n. 13481; Cass., 28/06/2019, n.
Cass., 28/06/2019, n. 17586
13481; Cass., 28/06/2019, n. 17586; Cass., 13/09/2018, n.
Cass., 13/09/2018, n. 22337
17586; Cass., 13/09/2018, n. 22337; Cass., 05 /06/2018, n.
Cass., 05/06/2018, n. 14440
Cass. 15/05/2015, n. 9974
pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974).
Cass., 09/08/2016, n. 16728
208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass., 09/08/2016, n. 16728).
Cass.15/09/2022, n. 27250
(Cass.15/09/2022, n. 27250;
Cass., 03/05/2018, n. 10483
Cass., 03/05/2018, n. 10483; Cass., 08/04/2022, n.
Cass., 08/04/2022, n. 11552
10483; Cass., 08/04/2022, n. 11552).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25782/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – contro CUTAIA GIOACHINO, CUTAIA ROSALBA E CUTAIA LAURA, rappresentati e difesi dall’Avvocato Gaetano Bruna e domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, Piazza Cavour, Roma. controricorrenti– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA 1202/2017, depositata in data 3 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Laura Cutaia, Rosalba Cutaia e Gioachino Cutaia, l’avviso di accertamento n. TYQ03C401528 IRES E IRAP per l’anno di imposta 2006. Invero, si Avv. Acc. IRES ed altro - rilevava che a seguito di indagini finanziarie espletate nei confronti della società Geolia s.r.l. diffusione cosmetica erano stati individuati movimenti bancari per € 92.711,97 per i quali non era stata esibita alcuna documentazione probatoria né erano stati forniti elementi utili al superamento della presunzione di legge. Pertanto, era stata recuperata a tassazione una maggiore imposta IRES per € 30.500,00 ed IRAP per € 4.636,00; ai fini IVA l'ammontare dei prelevamenti erano stati considerati acquisti senza fattura con conseguente irrogazione di sanzioni con separato atto di contestazione 2. Avverso gli avvisi di accertamento, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla C.t.p. di Caltanissetta; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p. di Caltanissetta, con sentenza n. 540/2013, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti, li accoglieva e annullava l’avviso di accertamento, ritenendo l’autorità finanziaria decaduta dal potere di irrogare l’atto non sussistendo il raddoppio dei termini di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; si costituivano i contribuenti chiedendo il rigetto dell’appello.

5. Con sentenza n. 1202/2017, depositata in data 3 aprile 2017, la C.t.r. rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed i contribuenti hanno depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso l’operatività del raddoppio dei termini, in primis, perché la notizia di reato afferiva ad altro parallelo accertamento condotto nei confronti di una diversa società e cioè la Giolia s.r.l. e, poi, perché, rispetto alla verifica fiscale dalla quale sarebbe scaturita la notizia di reato a carico di Gioacchino Cutaia, sarebbe stata pronunciata sentenza della C.t.p. di Caltanissetta (n. 535/2013 del 29 ottobre 2013) passata in autorità di cosa giudicata avente parzialmente annullato l'atto rendendolo così innocuo rispetto al perfezionamento della soglia di punibilità.

2. Il motivo è fondato. Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha enunciato i seguenti principi: (i) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’Irpef e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva, nella versione applicabile “ratione temporis”, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003 n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v.

Cass., 02/07/2020 n. 13481; Cass., 28/06/2019, n. 17586; Cass., 13/09/2018, n. 22337; Cass., 05 /06/2018, n. 14440). (ii) «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974). (iii) Su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art.

2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nel caso in esame, in cui l’ atto impositivo riguardante l’annualità del 2006 risulta notificato in data 17/09/2012 – si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass., 09/08/2016, n. 16728). (iv) Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. cit. (Cass.15/09/2022, n. 27250;

Cass., 03/05/2018, n. 10483; Cass., 08/04/2022, n. 11552). 2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi normativi e giurisprudenziali testè declinati allorquando ha ritenuto di dare rilevanza all'autonomia dei tre accertamenti avviati nei confronti di Gioacchino Cutaia e delle società a responsabilità limitata delle quali era socio e/o legale rappresentante e conseguentemente al sopravvenuto venir meno della soglia di punibilità a seguito di un giudicato esterno.

3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo