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Decreto — n. 17231/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17231/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6403/2024 Numero sezionale 1820/2025 Numero di raccolta generale 17231/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 17231/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6403/2024 Numero sezionale 1820/2025 Numero di raccolta generale 17231/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese compensazione nel fallimento titolo esecutivo per i crediti non contestati prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6403/2024 R.G. proposto da: LO.BEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALCAMO, 10, presso lo studio dell’avvocato SARAVO TULLIO (SRVTLL72E07H501I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n.6345/2022 depositata il 28/12/2022;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6403/2024 Numero sezionale 1820/2025 Numero di raccolta generale 17231/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.206,37 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/06/2025. Il Consigliere Delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 6403/2024 Numero sezionale 1820/2025 Numero di raccolta generale 17231/2025 Data pubblicazione 26/06/2025